La gestione di più impianti fotovoltaici da parte degli enti pubblici non costituisce attività commerciale, anche se gli impianti complessivamente considerati superano la potenza di 20 Kw. Ciò che conta è che ciascuno di essi sia di potenza inferiore ai 20 Kw e soddisfi le necessità energetiche di una specifica sede dell’ente. Questo il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n. 32/E diffusa oggi dall’Agenzia delle Entrate.
Scambio sul posto – L’utilizzo in proprio dell’energia autoprodotta da parte dell’ente non assume rilevanza fiscale ai fini Iva, se l’ente stesso gestisce impianti singolarmente di potenza non superiore a 20 Kw.
Scambio a distanza – Lo stesso trattamento fiscale vale quando il punto di immissione in rete dell’energia non coincide con quello di consumo della stessa. In questo caso, non c’è attività commerciale se l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici gestiti dall’ente, a prescindere dalla loro collocazione, soddisfa i bisogni delle sedi istituzionali dell’ente nel limite di 20 Kw per ciascuna di esse.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle En trate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.