Tutte le ipoteche iscritte da Equitalia per debiti inferiori a euro 8.000 sono illegittime.
Ciò è quanto sancito nei giorni scorsi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.5771 del 12/04/2012), le quali hanno chiarito che anche le “mini” ipoteche iscritte precedentemente il decreto legge n.40/2010 (provvedimento che aveva previsto il tetto minimo dei debiti a euro 8.000) sono illegittime.
Secondo i giudici della Cassazione, infatti, la norma del 2010 non riguarda soltanto le azioni future del concessionario ma anche quelle passate poiché il principio espresso consiste nel fissare un limite coincidente con quello dell’espropriazione (euro 8.000 per l’appunto), sotto il quale non possono eseguirsi ipoteche.
In merito a tale questione, comunque, è bene segnalare che è in discussione la conversione in legge del cosiddetto decreto sulle “semplificazioni fiscali” (si veda l’art. 3, comma 5, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza ed applicazione dal 2.03.2012) che ha previsto l’innalzamento dell’importo ad euro 20.000.
Tale norma, infatti, ha modificato il comma 1bis all’art. 77 del DPR n.602/73, il quale prevede che “L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”.
Per la verità a tale soglia si era già arrivati nei mesi scorsi – con la legge n.106/2011 – anche se la norma prevedeva una serie di condizioni fin troppo stringenti.
Avv. Matteo Sances