Con la circolare n. 9/2012 del 27.04.2012 il Ministero dell’interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal decreto legge n. 5/2012 convertito dalle legge n. 35/2012, anche per quanto riguarda gli accertamenti delle dichiarazioni e le conseguenze degli esiti negativi. Duplice l’obiettivo, quello di consentire l’effettuazione del cambio di residenza con modalita’ telematica e di produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa. I cambi di residenza tra Comuni diversi sono circa 1.500.000 all’anno.
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall ‘estero di cittadini italiani iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell’iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo, ultimo i dati forniti dall’interessato, attraverso il modello APR4, come ridefinito d’intesa con l’ISTAT. Il comune di provenienza provvederà a sua volta alla cancellazione dell’ interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione.
Con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea provenienti dall’estero, l’ufficiale d’anagrafe, ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno. Mentre, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini extracomunitari, precede !’iscrizione anagrafica.
Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, in particolare, sottolinea che il comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 44512000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace oltre alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.