L’ACCERTAMENTO “VIZIATO” VA ANNULLATO DALL’UFFICIO ANCHE SE SCADUTO

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Se l’accertamento fiscale contiene degli errori tali da renderlo illegittimo deve essere annullato dall’Amministrazione Finanziaria anche se sono decorsi i termini per fare opposizione.

A queste considerazioni è giunta nei giorni scorsi la Suprema Corte (sent. Corte di Cassazione n.6283 del 21/04/2012), la quale chiarisce che l’agenzia delle entrate deve necessariamente conformarsi ai principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona fede della Pubblica Amministrazione.

Proprio in riferimento a tali principi, i giudici chiariscono che “E’ evidente che le predette regole impongono alla Pubblica Amministrazione, una volta informata dell’errore in cui è incorsa, di compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l’errore, di annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato. Non vi è, dunque, spazio alla mera discrezionalità poiché essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell’ARBITRIO, in palese contrasto con l’imparzialità, correttezza e buona amministrazione che sempre debbono informare l’attività dei funzionari pubblici”.

Inoltre, i giudici chiariscono che tale metodologia va applicata anche nel caso in cui l’agenzia delle entrate si trovi di fronte ad atti divenuti ormai definitivi per decorrenza dei termini (in genere gli avvisi di accertamento diventano definitivi dopo 60 giorni dalla notifica al contribuente).

Nella medesima sentenza, infatti, la Cassazione specifica che “Questo principio vale anche allorchè il contribuente abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento avanti alla Commissione Tributaria … e quindi sia stato costretto ad affidarsi all’autotutela della P.A.”.

Infine, la sentenza chiarisce anche che non vi sono termini specifici entro il quale l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a rettificare gli atti illegittimi ma che comunque l’attività dell’ufficio deve concludersi entro termini “ragionevoli”.

In riferimento a quest’ultimo aspetto si rimanda ad un articolo pubblicato in data 5/11/2007 su ItaliaOggi dal titolo “Ma il silenzio assenso spunta anche in ambito tributario” (articolo liberamente visibile su www.studiolegalesances.it , sezione Pubblicazioni), dove si ritiene, invece, che a seguito di istanza di autotutela l’ufficio sia tenuto a rispondere entro il termine massimo di 90 giorni.

Ci si augura, dunque, che anche quest’ultimo aspetto possa essere definitivamente chiarito e che ogni contribuente possa vedere riconosciute le proprie ragioni entro termini chiari.

Avv. Matteo Sances

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