In merito ad alcuni recenti articoli di stampa che hanno riproposto il tema della impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari), l’Agenzia delle Entrate conferma la propria adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ribadito dalle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU.) n.16293/2007 e n.16428/2007, secondo cui è esclusa l’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni.
L’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione n.7344/2012, peraltro emessa in relazione a controversia riguardante anche il ruolo che solo incidentalmente si è occupata dell’impugnabilità degli avvisi bonari, di per sé non giustificherebbe, infatti, un’eventuale modifica dell’orientamento fin qui cos tantemente tenuto dall’Agenzia.
Gli Uffici, pertanto, continueranno a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari.
La tutela giudiziale delle ragioni del contribuente potrà comunque essere esercitata in sede di impugnazione del ruolo: solo con la notifica della cartella di pagamento, infatti, l’effettiva pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
Coerentemente con questo orientamento, gli Uffici dell’Agenzia si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario.