EQUITALIA DEVE PRODURRE LA CARTELLA: NUOVA SENTENZA

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Equitalia deve dare prova del CONTENUTO e della NOTIFICA della cartella.

Pertanto, nel caso in cui il concessionario dovesse limitarsi a produrre in giudizio solo gli estratti di ruolo – ossia delle mere stampe dove viene indicato il presunto debito tributario – ma non la copia della cartella (e/o la documentazione attestante l’abilitazione degli agenti incaricati alla notifica) non vi è prova sia della correttezza dell’atto che delle sue modalità di notifica.

Ciò è quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.68/01/12, depositata il 9/02/2012; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale chiarisce che “Vista l’assoluta carenza di prova del contenuto e della notifica della cartella, non rimane che annullare la cartella stessa della quale nulla consta oltre al numero e all’ammontare”.

Tale sentenza, dunque, continua sostanzialmente l’indirizzo espresso già da altre Commissioni Tributarie (si ricordano ad esempio le sentenze della CTP di Parma n. 15/07/10 e la n.40/01/10, anch’esse visibili su www.s tudiolegalesances.it – Sez. Documenti) oltre che dal TAR di Reggio Calabria che in maniera puntuale evidenzia come non sia assolutamente sufficiente per il concessionario produrre in giudizio una copia degli estratti di ruolo “… perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” (sent. n.301/2009).

Il problema, d’altronde, risulta di notevole interesse in quanto può succedere che il contribuente venga a conoscenza della cartella solo a seguito di atti successivi (come in caso di notifica di pignoramenti su c/c bancari o di un’iscrizione ipotecaria) oppure riceva la cartella incompleta (poiché ad esempio priva di alcune pagine).

In questo caso è la stessa legge che prevede l’onere del concessionario di conservare ed esibire su richiesta del contribuente (o dell’amministrazione) copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica (art. 26, comma 4, del DPR n.602/73).

Ci si augura, quindi, che anche per il concessionario possa valere la regola generale del nostro diritto processuale civile, ossia “Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat” (l’onere della prova spetta a chi vuol far valere un diritto e non a chi lo nega).

Avv. Matteo Sances

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