Regime fiscale di vantaggio ai raggi X

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Chi può entrare nel nuovo regime fiscale di vantaggio, per quanto tempo e quali sono le regole per poter usufruire dell’imposta sostitutiva del 5% e delle semplificazioni fiscali dedicate a giovani imprenditori e lavoratori in mobilità. Sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 17/E, diffusa oggi, con cui l’Agenzia detta chiarimenti sulla disciplina di vantaggio introdotta dalla manovra correttiva (Dl 98/2011) che assorbe i “vecchi minimi” e favorisce l’iniziativa imprenditoriale sostenendo i giovani e chi ha perso il lavoro. Il nuovo regime agevolato si applica solo per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni possono, invece, prolungare la disciplina di vantaggio fino al trentacinquesimo compleanno e fino a conclusione dell’anno.

Chi sono i “nuovi minimi” e per quanto tempo – Dal 1° gennaio scorso il nuovo regime agevolato si applica ai contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. A questo proposito, per determinare l’inizio di una nuova attività bisogna considerarne l’esercizio effettivo. Quindi, non basta aprire semplicemente la partita Iva, ma ciò che rileva è l’esecuzione di operazioni Iva attive e passive dirette all’esecuzione dell’attività caratteristica. Uno dei limiti all’accesso al regime è rappresentato dal fatto che nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non bisogna aver svolto attività d’impresa o di lavoro autonomo. Altro paletto da rispettare per poter entrare nel regime di vantaggio è fissato in chiave antielusiva e prevede che l’attività intrapresa non si limiti a proseguire quella svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Questo limite non opera nel caso in cui il contribuente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla sua volontà. Resta fermo che le forme di lavoro precario, come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, non precludono l’accesso al regime, considerata la loro marginalità economica e sociale. Quest’ultima, come chiarisce la circolare, sussiste se il lavoro precario è svolto per un periodo di tempo che non supera la metà del triennio precedente l’inizio dell’attività.

Come accedere al regime – Si considerano aderenti al regime i contribuenti che hanno iniziato un’attività d’impresa, arte o professione dal 1° gennaio 2012 e, presentando la dichiarazione di inizio attività, hanno barrato la casella relativa al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Coloro che, invece, hanno iniziato l’attività nel 2012 e hanno aperto la partita Iva, senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione di questa circolare.

Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e vuole passare, dal 1° gennaio 2012 al regime fiscale di vantaggio, per il periodo precedente non è tenuto ad alcun specifico adempimento se, fino al 31 dicembre 2011, ha applicato il regime dei minimi.

Chi, invece, applicava il regime ordinario, deve presentare il quadro VO della dichiarazione Iva insieme a quella dei redditi, senza ulteriori adempimenti.

Nel caso in cui, invece, i contribuenti avessero applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (Legge 388/2000) per la revoca dell’opzione basta solo presentare la dichiarazione di variazione dati.

Il “vantaggio” – Il quantum è il grande vantaggio di questo nuovo regime fiscale. Imposta sostitutiv a dell’Irpef e delle relative addizionali, regionali e comunali, nella vantaggiosissima misura del 5%, anziché il 20% com’era per l’ex regime dei minimi. La norma, infatti, è stata pensata proprio per favorire, nonché incentivare la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro e anche per consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria. Per il versamento degli acconti e del saldo dell’imposta sostitutiva, tramite F24, sono stati istituiti appositi codici tributo (risoluzione n. 52/E del 25 maggio 2012). Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, prevede, inoltre, che data l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, i ricavi e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d’acconto.

Ulteriori vantaggi – Semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali sono gli ulteriori benefici per coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio. In particolare, il già detto provvedimento dello scorso dicembre dispone, tra gli altri, l’esonero dall’obbligo di:

liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto, comprese la comunicazione annuale e la dichiarazione Iva
tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr n. 633/1972 e dal Dpr n. 600/1973
versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttiv e (Irap)
comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, dal momento che non sono soggetti né agli studi né ai parametri
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva prevista dal cd. spesometro
comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cd. comunicazione operazioni “black list”

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.