La tassa trova applicazione su tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore ai 10 metri, possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, oltre che da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Il suo ammontare va calcolato sulla base degli importi fissi annuali determinati in funzione della lunghezza dell’imbarcazione.
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 16/E pubblicata oggi dall’Agenzia delle Entrate.
A chi è rivolta l’imposta – Sono tenuti a pagare l’imposta i proprietari, gli usufruttuari, gli acqu irenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori dell’imbarcazione a titolo di locazione anche finanziaria, per tutta la sua durata (anche se si tratta di un breve periodo), residenti nel territorio dello Stato.
Se l’unità da diporto è di proprietà o è detenuta da più soggetti, questi sono tutti tenuti in solido al versamento della tassa.
Anche i noleggiatori, al pari dei locatari, sono tenuti al pagamento.
Chi è escluso – Rimangono fuori dal campo di applicazione della tassa le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato e le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia, anche se l’imbarcazione risulta immatricolata nei registri nazionali. L’imposta, inoltre, non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, compresi i tender (a patto che questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti), nonché alle unità utilizzate da soggetti affetti da patologie che richiedono il loro utilizzo permanente. Queste le principali categorie escluse dal pagamento della tassa, che non trova comunque applicazione per il primo anno di immatricolazione delle imbarcazioni.
Importi e scadenze “calibrati” sulle necessità – Chi, alla data del 1° maggio, possiede o detiene l’imbarcazione, è tenuto a versare la tassa entro il 31 maggio.
Se il presupposto per la sua applicazione si verifica dopo il 1° maggio, il pagamento dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui il presupposto stesso si è verificato. In questo caso, va rapportato l’importo annuo al periodo che intercorre tra il momento in cui si verifica il presupposto fino al 30 aprile dell’anno successivo.
Chi utilizza l’imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di noleggio di durata inferiore all’anno, è tenuto al pagamento entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.
Ravvedimento operoso per i ritardatari – Per omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta è prevista una sanzione amministrativa tributaria che va dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa non dovuta. In caso di versamento tardivo della tassa, il contribuente può beneficiare, se ce ne sono le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso.