Definite, con decreto del 24 maggio 2012, le modalità di attuazione dell’art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla legge n. 106/2011), che prevede la concessione di un credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.
L’assunzione, da effettuare nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge, riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.
Per fruire del credito d’imposta, gli interessati devono farne richiesta alle Regioni; ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (G.U. 1° giugno 2012), il provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso decreto, emanato dall Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro per la coesione territoriale.
Queste alcuni punti della disciplina.
Beneficiari del credito d’imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni indicate. Sono esclusi dall’applicazione della disciplina del credito d’imposta le persone fisiche non esercenti attività d’impresa nè arti e professioni e i soggetti indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/86).
Incremento della base occupazionale: danno diritto al credito d’imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni, nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione.
Lavoratori svantaggiati sono definiti dal Regolamento (CE) n. 800 del 2008 quelli rientranti in una delle seguenti categorie:
chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;
membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Invece, lavoratore molto svantaggiato è definito chi è senza lavoro da almeno 24 mesi.