L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E, detta istruzioni sulla disciplina dei beni relativi all’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Il documento di prassi si sofferma, in particolare, su soggetti e beni interessati, modalità di calcolo del reddito diverso da portare a tassazione, indeducibilità dei costi per l’impresa concedente, nonché sull’entrata in vigore delle nuove norme, introdotte dalla “manovra di ferragosto” dello scorso anno (Dl n. 138/2011).
Le regole e gli esempi per il calcolo dell’imposta – Le norme “anti società schermo” prevedono la tassazione, in capo ai soggetti stabiliti, del reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene. Sul punto la circolare spiega, con alcuni esempi, come calcolare questo reddito, anche con riferimento ai casi in cui il bene è concesso solo per una frazione dell’anno, e sottolinea che il “reddito diverso” in questione non segue il criterio di cassa, ma quello di competenza (si considera, cioè, conseguito alla data in cui matura). Chiarimenti anche per i concedenti, che non possono portare in deduzione tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento, salvo i casi in cui si tratta di beni per i quali sono già previsti dei limiti alla deducibilità.
Il documento di prassi, inoltre, si sofferma sui tempi: per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove norme scattano dal periodo d’imposta 2012; per gli altri, a partire dal periodo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (legge n. 148/2011, entrata in vigore il 18 settembre 2011).
I beni “sotto la lente” – Entrano a pieno titolo nella nuova disciplina i beni relativi all’impresa, posseduti, a titolo di proprietà o per effetto di un diritto reale, o detenuti dall’impresa in locazione, anche finanziaria, in noleggio o in comodato, concessi in godimento ai soggetti specificati dalla circolare. Restano fuori, invece, i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale (residenti o non), concessi in godimento a enti non commerciali soci che usano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali. Stesso trattamento per gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, poiché l’assegnazione delle abitazioni in godimento a condizioni migliori di quelle del libero mercato fa parte dello scopo mutualistico di queste cooperative.
Niente sanzione per l’omesso versamento – Il contribuente che non ha applicato correttamente le regole in sede di calcolo del primo acconto, potrà sanare l’eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto. In questo caso, scattano solo gli interessi, e non le sanzioni per ritardato pagamento, per gli eventuali omessi versamenti, che potranno essere sanati, come accennato, al momento del secondo acconto con la maggiorazione del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali (art. 20 Dlgs n. 241/1997).
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it