Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di sabato scorso del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 giugno 2012 di approvazione dei correttivi “crisi”, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, periodo di imposta 2011, che sono parte integrante di Unico 2012. L’approvazione dei modelli è prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Sempre sul sito, nella sezione dedicata agli studi di settore, da oggi, è anche disponibile la versione aggiornata di Gerico.
La gamma dei modelli è così composta:
• 51 studi per il settore delle manifatture
• 61 studi per quello dei servizi
• 24 studi per i professionisti
• 70 studi per il commercio
L’intera modulistica è stata adeguata al momento di crisi economica e tiene conto delle modifiche ai 206 studi di settore previste dal decreto ministeriale 26 aprile 2012 e degli interventi correttivi, applicabili ai medesimi studi per il solo periodo di imposta 2011, previsti dal decreto ministeriale 13 giugno 2012.
La nuova veste grafica – Le istruzioni per i 206 modelli indossano quest’anno per la prima volta la nuova veste grafica “a tutta pagina” anziché le tre colonne dei precedenti.
Il restyling dell’impaginazione rende più facile la lettura. Tutti i modelli e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente, in formato elettronico, sul sito internet dall’Agenzia delle Entrate e possono essere utilizzati, purché, in fase di stampa, siano rispettate le caratteristiche tecniche previste nell’allegato al provvedimento.
Gli ex “minimi” – È stata introdotta, nelle “Modalità di compilazione” delle istruzioni, un’avvertenza specifica per i contribuenti cosiddetti ex “minimi”. In particolare, è stato specificato che i contribuenti, che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei “minimi”, devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e relativo al quel particolare regime fiscale.
Il prospetto “Imprese multiattività”, la precisazione – Il prospetto, dedicato ai contribuenti che esercitano due o più attività di impresa che non rientrano nello stesso studio di settore, può essere comunque compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.
Sanzioni – Sulla base delle novità normative introdotte dal Dl 98 del 2011, per i contribuenti che non dichiarano correttamente i dati richiesti per l’applicazione degli studi di settore, entrano in vigore sanzioni più onerose rispetto al passato.
In particolare:
• in caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471 del 1997)
• in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la sanzione massima e minima, prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, è elevata del 50% quando viene omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore (artt. 1, comma 2-bis.1 e 5, comma 4-ter, del Dlgs 471 del 1997e art. 32, comma 2-ter, del Dlgs 446 del 1997)
Il provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.