L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità con cui è possibile, per un giovane impreditore, avvalersi del regime fiscale di vantaggio. Rispondendo ad un quesito postole (“se la partita IVA della precedente attività è cessata il 10 maggio 2006 e la riapertura interviene il 30 maggio 2009 il contribuente può adottare il regime per il 2012?”), infatti, spiega che, in riferimento ai tre anni precedenti in cui il contribuente non deve aver svolto attività d’impresa (secondo quanto disposto dall’articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011), si “prevede che il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità si applica a condizione che ‘il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare’.
Si ritiene, tenuto conto della lettera della norma, che il limite previsto per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio, debba intendersi riferito al periodo di effettivo svolgimento dell’attività precedente e non al periodo di imposta”.