Beneficio dell’Iva al 4% per i veicoli dei disabili in leasing, sia per i canoni di locazione corrisposti sia sul prezzo di riscatto. Lo prevede la risoluzione 66/E, pubblicata oggi, che estende le agevolazioni previste per l’acquisto anche al contratto di locazione finanziaria, a patto che quest’ultimo sia di tipo traslativo, cioè caratterizzato dalla volontà di riscattare il bene alla fine della locazione.
Cosa fare per beneficiare dell’agevolazione – Per fruire dell’Iva al 4 %, all’atto della stipula del contratto di leasing, devono essere soddisfatte le condizioni già richieste dalla legge in caso di acquisto. In particolare, per quanto riguarda l’intestazione del veicolo, in caso di leasing è possibile sostituire questo adempimento con l’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del contratto.
La risoluzione precisa, inoltre, che il beneficiario deve presentare alla società di leasing tutta la documentazione per usufruire dell’Iva agevolata. Sarà poi la società a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati dell’operazione.
Si ricorda che il beneficio decade se il contribuente non mantiene la disponibilità del veicolo per almeno due anni dalla data di stipula del contratto. Nel caso specifico, la società di leasing dovrà emettere una fattura integrativa per il recupero della differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.