Energia: approvato il Nuovo Regolamento per sanzioni e impegni delle imprese

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L’Autorità per l’energia ha approvato dopo un’ampia consultazione con operatori e Associazioni di consumatori, il nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle procedure per la valutazione degli impegni delle imprese a ripristino dei diritti lesi. Il Regolamento valorizza i principi generali della semplificazione e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, modifica i criteri di quantificazione delle sanzioni per centrarle sull’aspetto oggettivo delle conseguenze dannose della violazione e assicura una maggiore separazione tra le funzioni istruttorie (svolte dagli Uffici dell’Autorità) e quelle decisorie (svolte dal Collegio dell’Autorità).

Il nuovo Regolamento costituisce uno strumento fondamentale nell’ambito delle azioni di enforcement della regolazione, cioè delle azioni persuasive e/o deterrenti dell’Autorità a garanzia del rispetto delle regole e della loro efficacia.
Il Regolamento tiene poi conto delle novità introdotte dal decreto legge n. 5/2012 che prevede una procedura semplificata per le sanzioni amministrative-pecuniarie e riconosce all’Autorità la possibilità di adottare misure cautelari nei casi di particolare urgenza, sia prima che nel corso del procedimento sanzionatorio.

Sul fronte degli impegni -che consentono all’Autorità di porre rimedio, con la collaborazione dell’operatore interessato, alla lesione degli interessi tutelati dalla regolazione – il Regolamento prevede che nella valutazione si terrà necessariamente conto del rapporto tra la gravità della violazione contestata e l’impegno proposto.
Quanto alle sanzioni, l’importo base sarà determinato a seconda della gravità della violazione, in relazione a precisi criteri fra i quali, la natura dell’interesse tutelato, l’offensività della condotta e l’attitudine della condotta a ledere più di un interesse; la durata della violazione, l’estensione territoriale e, ove possibile, il numero di clienti coinvolti; la rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull’azione amministrativa dell’Autorità.

Altri criteri riguardano eventuali indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall’agente in conseguenza della violazione e il grado di colpevolezza dell’agente desunto, tra l’altro, dall’assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie e dal tentativo di occultare la violazione.
Il Regolamento (delibera 243/2012/E/com, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore.