L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni passaggi in merito alla compilazione dello spesometro. Secondo la circolare n. 24 del 2011, infatti, l’obbligo di comunicazione sussiste anche per le operazioni esenti effettuate in regime di dispensa ex art. 36-bis, D.P.R. n. 633 del 1972. Considerato che, in tal caso, non sussistono gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni, si è chiesto all’Agenzia di sapere quali basi documentali e criteri temporali debbano assumersi, sia da parte del fornitore che del destinatario, ai fini dell’adempimento. Pronta la risposta dell’Entrate secondo cui “la circolare n. 24 del 2011 specifica che nel campo “data dell’operazione” del tracciato record allegato al Provvedimento del 22 dicembre 2010 va indicata la data di registrazione dell’operazione effettuata nell’anno di riferimento ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972”.