Studi di settore, limite ai poteri accertativi: congruità rispetto all’anno precedente

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In merito agli Studi di settore, l’articolo 2, comma 35, del D.L. 138 del 2011 ha modificato l’articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 ed ha stabilito che per avere la “copertura” dagli ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici fino al 40 per cento dei ricavi dichiarati, con il limite di 50.000 euro, occorre risultare “congrui” alle risultanze degli studi anche per l’anno precedente. L’articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 è stato successivamente abrogato dal D.L. n. 201 del 2011, stabilendo che detta previsione trova applicazione fino al periodo d’imposta 2010. Ciò che si è chiesto di chiarire all’Agenzia delle Entrate è per quali annualità trova applicazione la previsione sulla necessità della “congruità” anche per il periodo precedente. In merito, l’Entrate hanno sottolineato che “l’articolo 2, comma 35, del D.L. n. 138 del 2011 ha modificato il comma 4 bis dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, che prevede la limitazione dei poteri 16accertativi nel caso in cui un soggetto sia risultato congruo alle risultanze degli studi di settore. La modifica normativa, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, prevede che “in relazione ad un’annualità di imposta” la limitazione dei poteri accertativi “sussiste solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento, agli studi di settore anche per l’annualità precedente oggetto di controllo”. Si ritiene che tale disposizione abbia natura procedimentale, atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati. Ne consegue che la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta, sino al 2010, ancora accertabili. Infatti, successivamente l’entrata in vigore della disposizione in commento, il comma 12 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 ha abrogato il citato comma 4-bis “con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive”.