Non è più necessario, per i contratti di locazione e di comodato di un fabbricato, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza l’ubicazione dell’immobile, le generalità del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene.
La novità è stata introdotta con il decreto legge 20 giugno 2012 n.79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012
Sarà l’Agenzia delle entrate ad individuare le informazioni, acquisite nel corso della registrazione nel sistema informativo dei contratti, e successivamente a trasmetterle in via telematica al ministero dell’Interno.
Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza potrà essere assolto attraverso l’invio di un modello informatico, che sarà approvato con decreto del ministero dell’Interno, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, che stabilirà le modalità di trasmissione.