Imposta di bollo sui capitali scudati. Le istruzioni per pagare entro il 16 luglio

0
344

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti agli intermediari che devono effettuare il versamento dell’imposta di bollo speciale e dell’imposta straordinaria una tantum sui prelievi del 2011 delle attività finanziarie detenute all’estero in violazione della normativa sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” (scudo fiscale). Nella circolare n. 29/E del 5 luglio vengono in particolare specificate le modalità di perdita del regime di segretazione dei conti utilizzati per le operazioni di emersione per effetto di prelievi, trasferimento delle attività ovvero in caso di decesso del titolare dello stesso, nonché le conseguenze della perdita di tale regime e le modalità di calcolo delle imposte dovute.

Straordinarietà o specialità dell’imposta, decide la riservatezza – L’imposta straordinaria, si applica una tantum, quindi una sola volta, e nella misura del 10 per mille, sulle attività rimpatriate che sono state prelevate in via definitiva dal conto nel 2011 e che per questo motivo non risultano più “segretate”. L’imposta speciale di bollo, si applica invece sulle somme che, sono state oggetto di rimpatrio, fisico e “giuridico”, e sono ancora detenute in conti segretati alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Conseguentemente, continua ad essere dovuta sino a quando non perdono la riservatezza. In particolare, le aliquote da applicare per calcolarne l’ammontare sono le seguenti: 10 per mille per il 2011, 13,5 per mille per il 2012 e 4 per mille per le annualità seguenti.
L’imposta di bollo speciale al test del pro rata temporis – Per il primo anno di applicazione l’imposta speciale si determina sul valore delle attività ancora “segretate” alla data del 6 dicembre 2011, a partire dalle annualità successive, qualora il regime di riservatezza venga meno in tutto o in parte, l’imposta sarà dovuta in ragione del periodo nin cui le attività finanziarie hanno effettivamente beneficiato di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. In pratica, sarà calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.
Le ipotesi in cui la segretazione viene meno e altre variabili – Diverse le ipotesi da cui può derivare la perdita della riservatezza. Questo regime, per esempio, può decadere dietro espressa rinuncia da parte del contribuente o nei casi in cui il denaro sia sottoposto a prelievi, oppure, quando le attività finanziarie siano dismesse, o ancora, quando il contribuente esibisce la dichiarazione riservata in sede di controlli attivati dall’Amministrazione finanziaria. Non determinano, invece, la perdita della riservatezza operazioni tra cui, per esempio, i pronti contro termine, il prestito titoli e il riporto, trattandosi di prelievi non rientranti nella categoria di quelli effettuati a titolo definitivo.
Per l’eredità della tassazione del conto segretato decide la data del decesso del titolare – Qualora il contribuente che ha effettuato il rimpatrio delle attività finanziarie usufruendo del regime di riservatezza è deceduto prima del 6 dicembre 2011, l’imposta di bollo speciale e quella straordinaria sui prelievi non sono dovute. Nel caso in cui il decesso sia invece successivo al 2011, l’imposta di bollo speciale annuale è applicata in capo agli eredi, con riferimento al periodo in cui il de cuius abbia beneficiato del regime della riservatezza. In ogni caso, il decesso del contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata causa la decadenza del regime di segregazione in quanto la riservatezza non è trasmissibile agli eredi.
Per i versamenti appuntamento alla cassa il 16 luglio – L’ultimo step prevede il pagamento delle imposte dovute. In pratica, entro il termine del 16 luglio gli intermediari sono tenuti a versare sia l’imposta di bollo speciale sia quella straordinaria sui prelievi dovute per il 2011.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.