L’Agenzia delle entrate può procedere a ricalcolare i redditi del contribuente in maniera induttiva, prescindendo quindi dall’esame della sua contabilità, anche nel caso in cui la documentazione dovesse risultare formalmente regolare.
A tali conclusioni è giunta nei giorni scorsi la Suprema Corte (ordinanza n.11.119 del 3 luglio 2012), la quale ha ritenuto legittimo un accertamento induttivo IVA basato sui prezzi esposti al pubblico anche se la contabilità aziendale risultava formalmente corretta (si veda art. 54, D.P.R. n. 633/1972).
I giudici, infatti, hanno chiarito che “La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7184 del 25/03/2009; Sez. 5, Sentenza n. 21697 del 22/10/2010) secondo cui, in tema di accertamento dell’IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.54, il quale autorizza l’accertamento ; anche in base al “altri documenti” o ad “altri dati e notizie”, potendo le omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti”.
Viene così definitivamente sancita la legittimità di tale tipologia di accertamento pure in caso di contabilità formalmente corretta anche se si è comunque chiarito che le presunzioni prese a riferimento – come i sopra citati “altri documenti” o “altri dati e notizie” – dovranno necessariamente essere gravi, precise e concordanti per giustificare l’azione dell’Agenzia delle entrate.
Avv. Matteo Sances