Non si configura di per sé il reato di sottrazione fraudolenta dei beni al fisco (previsto dall’art. 11 del Dlgs n.74/2000) nel caso in cui il contribuente pur sapendo di avere dei debiti con l’Erario – ad esempio a seguito della notifica di una cartella esattoriale – effettui dei prelievi dal proprio conto corrente bancario.
A queste conclusioni è giunta nei giorni scorsi la Suprema Corte (sentenza n.25.677 del 3 luglio 2012), la quale ha chiarito che affinché si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è necessaria la presenza di una serie di atti connotati da fraudolenza (in pratica da una serie di artifici e raggiri volti ad occultare al fisco i propri averi).
I giudici, quindi, specificano che pur trattandosi di un comportamento in apparenza legittimo occorre valutare attentamente con quali modalità sia stato fatto il prelievo dal conto corrente bancario.
Nel caso di specie, infatti, il contribuente aveva richiesto all’istituto bancario l’ ;importo di oltre un milione di euro attraverso centinaia di assegni circolari non superiori a euro 2.400,00 allo scopo di non rendere tracciabile il trasferimento del denaro.
Proprio alla luce di tale comportamento, la Suprema Corte ha chiarito che “… pur dovendosi sicuramente affermare che una condotta di disposizione, da parte del proprietario, dei propri beni (come può essere, appunto, quella del titolare di un conto bancario che richieda al proprio istituto di credito di prelevare, anche integralmente, le somme di denaro ivi depositate) non può, evidentemente, integrare l’elemento oggettivo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 cit., gli elementi in fatto della condotta tenuta dagli indagati, per come riportati nell’ordinanza impugnata, oltre che nel decreto di sequestro, lungi dall’essere indicativi di un comportamento semplicemente volto a cercare di disporre dei propri beni, sono stati dal Tribunale ritenuti caratterizzati dalla componen te di fraudolenza che, nella struttura della norma ricordata, colora di illiceità un comportamento altrimenti del tutto lecito …”.
Alla luce delle predette conclusioni, sarà dunque compito del contribuente valutare attentamente i propri comportamenti in modo da evitare responsabilità di alcun genere.
Avv. Matteo Sances