“L’imposta di soggiorno è una tassa sui consumatori le cui modalità di applicazione e di esenzione sono un tale condensato di fantasia difficile da spiegare non solo ai turisti italiani ma ancor di più agli stranieri”. È il commento del Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, alla lettura dei risultati di una capillare analisi, consultabile sul sito della Federazione e svolta in collaborazione con Mercury Srl, su una tassa invisa al 72% degli italiani (indagine Federalberghi-Dinamiche 2007).
“Finora -prosegue Bocca- è stata adottata da quasi il 10% dei Comuni che la legge autorizza, con tariffe che oscillano dagli 0,20 ai 5 Euro al giorno a persona, ma un altro 5% si appresta a vararla, per un gettito complessivo stimato per il 2012 in 150 milioni di Euro in larga parte destinati a ripianare i deficit dei singoli Comuni e non a migliorare la turisticità delle singole località.
“La decisione peraltro di individuare l’esercizio ricettivo come punto di prelievo è profondamente iniqua, -evidenzia il Presidente degli Albergatori italiani- anche perché fa gravare l’onere dell’imposta e dell’imposizione su una sola delle molte attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall’economia turistica.
“L’imposta di soggiorno dovrebbe essere abolita e le funzioni svolte dagli enti locali in campo turistico dovrebbero essere finanziate mediante compartecipazione degli stessi al gettito IVA di tutte le attività produttive, non solo terziarie, che traggono beneficio dall’economia turistica”.
Ecco alcuni esempi che mostrano in modo lampante come la tassa sia un crogiuolo di fantasia.
ESENZIONI PER I MINORI – Per una famiglia con figli piccoli che volesse visitare una località d’arte, a Napoli sono esentati i minori fino a 18 anni, a Firenze l’esenzione arriva fino a 12 anni, a Roma e Venezia fino a 10 anni, ma se la stessa famiglia volesse andare in una località termale a Tivoli, per esempio, l’esenzione riguarderebbe i figli fino a 2 anni, a Montecatini fino a 10 anni, a Fiuggi fino a 12 anni ed a Chianciano fino a 13 anni.
Per non parlare delle località marine con Viareggio che esenta fino a 18 anni, Rimini e Giardini Naxos fino a 14 anni, San Benedetto del Tronto fino a 12 anni (esteso a 13 anni se compiuti durante il soggiorno), Villasimius fino a 10 anni, Peschici fino a 10 anni, ma se si gira l’angolo del Gargano e si va a Vieste l’esenzione sale a 14 anni, mentre a Cassano allo Ionio (provincia di Cosenza) la tassa si applica anche ai neonati.
Ed ancora le località lacuali dove a Stresa (Lago Maggiore) l’esenzione copre fino a 6 anni, ad Orta San Giulio (Lago d’Orta) fino a 10 anni, a Bellagio (Lago di Como) fino ad 11 anni, a Salò fino a 12 anni, ma se si attraversa il Lago di Garda e si va a Garda l’esenzione sale a 14 anni.
O quelle montane dove in Val d’Aosta l’esenzione copre per tutti i Comuni i minori fino a 10 anni (qualora beneficino di tariffe gratuite), a Sondrio arriva a 14 anni ed a Sestriere a 16 anni.
Altrettanta fantasia la troviamo nella variegata casistica tariffaria.
LE TARIFFE DELL’IMPOSTA – A Borgia (provincia di Catanzaro) l’imposta vale 0,75 Euro per ogni stella a persona per notte fino ad un massimo di 15 notti, a Ischia da 0,90 a 3 Euro (a seconda della classificazione) a persona per notte con un massimo di 7 notti, a Manerba del Garda da 0,50 a 2 Euro (a seconda della classificazione) a persona per notte con un massimo di 21 notti, a Genova da 1 a 3 Euro (a seconda della classificazione) a persona per notte con un massimo di 8 notti, ad Ancona da 0,50 a 3 Euro (a seconda della tariffa) a persona per notte con un massimo di 15 notti, a Torino da 1,30 a 4,90 Euro (a seconda della classificazione) a persona per notte con un massimo di 4 notti, a Milano da 1 a 5 Euro (a seconda della classificazione) a persona per notte senza limite di pernottamenti ed a Modena, martoriata dal terremoto, da 0,50 a 4 Euro (a seconda della classificazione) a persona per notte senza limite di pernottamenti.
LE REGIONI PIÙ COLPITE – Al momento la Regione che conta più Comuni tassati è la Toscana con 82, segue il Piemonte con 68, la Valle d’Aosta con 40, la Lombardia con 37, il Veneto con 20, la Campania con 16, la Puglia con 13 ed ex equo forse per prossimità territoriale la Sicilia e la Calabria con 10.
L’IMPOSTA ALL’ESTERO – Aprendoci ad una panoramica internazionale, l’imposta di soggiorno non si applica in Irlanda, a Malta, in Portogallo e nel Regno Unito. In Spagna l’imposta esisteva, poi è stata abolita. Ne è prevista la reintroduzione per la sola Catalogna, a partire dal mese di novembre 2012, con un importo massimo di 2,50 Euro, esattamente la metà di quanto previsto dalla legge italiana (5,00 Euro), ma per fare un esempio di alberghi a 4 stelle a Firenze l’albergo dovrà chiedere al cliente 4 Euro mentre a Barcellona solo 1 Euro. In Francia, infine, l’importo massimo della taxe de séjour è di 1,50 Euro per notte e per persona, giova però ricordare che oltralpe l’IVA sugli alberghi è pari al 7%, contro il 10% in Italia.
“Insomma -enfatizza polemicamente Bocca- un ginepraio concepito ‘all’italiana’, che porta ulteriore danno all’immagine ed alla credibilità all’intero Paese, proprio in un momento nel quale di tutto abbiamo bisogno, tranne che di essere messi alla berlina.
“In attesa dunque che il Governo ed il Parlamento prendano in mano la materia, -conclude Bocca- la Federalberghi ha elaborato una propria proposta di linee guida per la corretta applicazione dell’imposta di soggiorno”.
LINEE GUIDA FEDERALBERGHI
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
1. EQUITÀ
Al fine di non introdurre turbative sul mercato, il comune che introduce l’imposta deve applicarla a tutte le strutture ricettive comunque denominate e quindi non solo agli alberghi ma anche le residenze turistico alberghiere, affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, agriturismi, appartamenti in affitto ad uso turistico nonché strutture all’aria aperta quali campeggi e villaggi turistici.
2. PROPORZIONALITÀ
L’imposta dev’essere proporzionale al prezzo. Per tal via, è possibile tener conto automaticamente di alcuni parametri oggettivi (categoria, ubicazione, stagionalità, etc.), che altrimenti possono essere considerati solo mediante una regolamentazione minuta, che – oltre a complicare inutilmente la materia, rendendola poco comprensibile al turista – può anche risultare regressiva.
3. UTILITÀ
Gli introiti dell’imposta di soggiorno devono essere nettamente vincolati alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di sostegno alle strutture ricettive. Tali interventi, vanno ben specificati, nella natura e soprattutto nella tempistica di attuazione. E’ quindi necessario che i regolamenti comunali adottino opportune garanzie volte ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione del gettito ed a monitorarne l’effettivo utilizzo.
4. ESENZIONI
Devono essere esentati dal pagamento dell’imposta i residenti nel comune, il gestore della struttura ricettiva e i suoi collaboratori, i minori e gli anziani, i membri dei gruppi organizzati, gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; i dipendenti pubblici in missione; i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie; coloro che sono alloggiati nelle strutture ricettive per far fronte a situazioni di emergenza; i pernottamenti gratuiti, quelli in bassa stagione e quelli di durata prolungata.
5. RESPONSABILITÀ
Il gestore della struttura ricettiva non può in alcun modo essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dell’imposta, né essere chiamato a versare al comune somme che non ha incassato. La problematica non investe unicamente l’ipotesi in cui il cliente si rifiuti di pagare l’imposta, ma si estende anche ai casi, ben più frequenti, in cui gli alberghi ricevono il pagamento del corrispettivo diverso tempo dopo che il cliente ha lasciato la struttura ricettiva (ad esempio, i pagamenti effettuati dai tour operator e dagli agenti di viaggio), così come ai casi in cui l’albergo non riceve il pagamento del corrispettivo (ad esempio, clienti morosi o inadempienti).
6. ONEROSITÀ
Occorre dedicare adeguata considerazione ai costi che l’imprenditore sostiene per lo svolgimento del ruolo assegnatogli dalla legge (personale addetto all’attività di riscossione e rendicontazione, commissioni dovute alle agenzie on line e ai gestori delle carte di credito e di debito, utilizzo delle attrezzature e dei materiali di consumo, etc.) che dovrebbero essere rimborsati.
7. PROGRAMMABILITÀ
I contratti tra le strutture ricettive e i tour operator definiscono il prezzo del soggiorno con un largo anticipo, anche superiore all’anno. Analogamente, il prezzo viene definito da un anno all’altro per esigenze connesse alla partecipazione alle fiere internazionali, allo svolgimento di campagne promozionali, alla stampa dei cataloghi e dei listini. Al fine di evitare che il peso dell’imposta venga automaticamente traslato sul gestore della struttura ricettiva, che non può richiedere il pagamento di un prezzo superiore a quello contrattualmente definito o comunque già offerto al pubblico, si rende necessario stabilire che le delibere comunali con le quali viene introdotta l’imposta di soggiorno o ne viene determinata la variazione in aumento entrino in vigore dodici mesi dopo l’approvazione della delibera stessa.
8. COINVOLGIMENTO
Il comune deve coinvolgere gli operatori, tanto nella fase di istituzione dell’imposta quanto nella fase di definizione della destinazione delle risorse e di verifica del loro impiego. L’intervento delle associazioni rappresentative delle strutture ricettive concorre ad elevare la qualità della regolamentazione, evidenziando eventuali problemi ed immettendo nel flusso decisionale informazioni sull’impatto del provvedimento.