Fondo di garanzia per le PMI: integrazioni alle modalità di concessione

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Modificate, con decreto interministeriale del 26 giugno 2012, alcune modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, lo strumento istituito con la legge n. 662 del 1996 con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle PMI, tramite la concessione di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche, anche per investimenti all’estero.
Il decreto, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, (G.U. n. 193 del 20 agosto 2012), in attuazione delle leggi n.214/11 e 106/2011, in . in relazione alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, individua, tra l’altro:

la misura della copertura degli interventi di garanzia;
la misura della copertura massima delle perdite;
l’importo massimo garantito per singola impresa;
la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia;
la misura minima dell’accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.
L’impresa che si rivolge al Fondo centrale di Garanzia non riceve un contributo in denaro, ma la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo; se ha bisogno di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa, può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica; in caso di insolvenza dell’impresa, la banca viene risarcita dal Fondo di Garanzia.

Tra le disposizioni del decreto del 26 giugno, l’indicazione che la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie, per i soggetti beneficiari indicati (come quelli ubicati nelle regioni del Mezzogiorno); l’importo massimo garantibile è pari a 1,5 milioni di euro per impresa beneficiaria, innalzabile a 2,5 milioni di euro per alcuni tipi di operazioni finanziarie, come quelle di durata non inferiore a 36 mesi, o quelle relative ad imprese creditrici di Pubbliche amministrazioni.

Sul sito del Fondo di garanzia tutte le informazioni sui benefici, sulle limitazioni e una guida per le imprese. Può essere garantita qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa e richiesta da imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria. Possono accedere alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia le PMI, comprese quelle artigiane, ubicate sul territorio nazionale (anche per investimenti all’estero).

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle disposizioni di carattere generale definite nel decreto n. 248/99.