L’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni ai contribuenti che intendono ottenere il riconoscimento di un credito maturato in un’annualità per la quale non hanno presentato la dichiarazione ai fini dell’Iva, delle imposte dirette o dell’Irap.
La circolare n. 34/E, stabilisce, infatti, come il riconoscimento di questi crediti possa avvenire sia attraverso un’istanza di rimborso (art. 21 del Dlgs n.546/1992), sia in sede di mediazione e conciliazione. In tutti i casi il contribuente deve provvedere in prima battuta al pagamento delle somme richieste rispettivamente con avviso di irregolarità, cartella di pagamento, sentenza definitiva o accordo di mediazione. In quest’ultima ipotesi al contribuente compete la riduzione delle sanzioni al 40%.
Le condizioni per il rimborso Iva – Per le omesse dichiarazioni Iva, il credito non dichiarato nel modello relativo all’anno in cui è maturato non è utilizzabile in detrazione nella dichiarazione successiva. Per cui, se il contribuente riporta in dichiarazione tale eccedenza, l’Agenzia può produrre una comunicazione di irregolarità e, in assenza del versamento delle somme richieste, iscrivere a ruolo l’imposta, i relativi interessi e le sanzioni. Tuttavia, il contribuente può presentare istanza di rimborso entro due anni dal pagamento delle somme richieste dall’ufficio. Il rimborso sarà erogato solo dopo aver riscontrato l’effettiva spettanza del credito.
Le regole per le altre imposte – Anche per le imposte dirette il contribuente non può riportare in dichiarazione un’eccedenza a credito generata nel precedente periodo di imposta per il quale risulta omessa la dichiarazione. Si considera omessa anche la dichiarazione presentata con un ritardo di oltre 90 giorni.
Pure in questi casi il contribuente, solo dopo aver versato le somme richieste dall’ufficio, potrà richiedere il riconoscimento del crediti ai sensi dell’art. 21 del Dlgs n.546/1992.
Mediazione e conciliazione – Se il contribuente impugna il ruolo che recupera ilcredito indebitamente riportato in dichiarazione con sanzioni e interessi, la controversia può essere definita mediante un accordo di mediazione o conciliazione che prevede il riconoscimento del credito effettivamente spettante e il pagamento della sanzione ridotta al 40 per cento oltre che degli interessi.
Ricorso in giudizio – Il contribuente che ricorre in giudizio, solo dopo aver pagato le somme iscritte a ruolo, a seguito di sentenza passata in giudicato, può presentare istanza di rimborso del credito maturato nell’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa.
Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.