Con riferimento agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a partire dal 20 maggio 2012, si evidenzia che – in base a quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in esito a specifica richiesta di parere avanzata dell’Agenzia delle Entrate – le indicazioni di carattere generale contenute nel Dm dell’1 giugno 2012 in merito ai territori individuati, ai presupposti e ai termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non sono influenzate dalle disposizioni normative, successivamente emanate, di cui al Dl n. 74/2012 e al Dl n. 83/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto di quanto sopra, la scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari rimane fissata al 30 settembre 2012 fermo restando la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all’8 giugno 2012.
Inoltre, sotto il profilo soggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari riguarda i contribuenti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui all’elenco allegato al citato Dm. La sospensione rimane confermata per i soggetti con residenza o sede legale o sede operativa nel territorio comunale dei capoluoghi delle suddette province subordinatamente alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale.
Infine, dal punto di vista oggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta.
Con successivi provvedimenti saranno fornite, a cura degli organi competenti, più dettagliate istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in commento.
Nelle more di tali provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di disapplicare, per obiettive condizioni di incertezza, le sanzioni previste per eventuali ritardi nell’effettuazione dei citati adempimenti e versamenti.