Dal 15 settembre al via la regolarizzazione di lavoratori stranieri

0
281

Dal 15 settembre al 15 ottobre sarà possibile regolarizzare la posizione di stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano.

I datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini extracomunitari possono sanare la propria posizione presentando domanda di regolarizzazione.

Tale possibilità è stata prevista dal Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto scorso che contiene norme per regolarizzare posizioni di cittadini stranieri presenti in Italia non in regola con il permesso di soggiorno e impiego. Con il Decreto legislativo n. 109 è stata data, infatti, attuazione alla direttiva 2009/52/CE che intende rafforzare la cooperazione tra stati membri nella lotta contro l’immigrazione clandestina, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di tali datori di lavoro.

Il decreto legislativo stabilisce che:

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del T.U. di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che al 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto legislativo – occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi, – e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione.

In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Il decreto 109/12 prevede inoltre una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi.

Il datore di lavoro che presenta domanda di emersione dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore.

Si può procedere al versamento già dal 7 settembre 2012.
Con la risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l’esatta compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’, da utilizzare nella procedura di emersione dal lavoro irregolare.
Sono denominati ‘REDO’ (per il lavoro domestico) e ‘RESU’ (per il lavoro subordinato).

Il modello di pagamento F24 versamento con elementi identificativi è reperibile oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate anche sui siti del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro per la Cooperazione internazionale ed integrazione e dell’INPS.

Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione

I datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva per:

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis c.p.;
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato).
datore di lavoro che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
I lavoratori stranieri

nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

Dal 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto e fino alla conclusione del procedimento di presentazione della dichiarazione di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme.