Autorizzazione unica ambientale per le imprese

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In arrivo il Regolamento di disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale (AUA), uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”), con lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell’ambiente.

Il provvedimento è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, su proposta dei Ministri dell’ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico. Dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari sarà nuovamente esaminato.

Si tratta di una nuova Autorizzazione, rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive, che andrà a sostituire vari atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi, i minori costi organizzativi per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico; inoltre, questa autorizzazione ha una durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

In sintesi:

destinatari del provvedimento sono le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Sono esclusi i progetti sottoposti a Valutazione d’impatto ambientale, quando tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale;
la domanda per il rilascio, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è presentata al SUAP che ne verifica la completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alle autorità competenti (cioè la regione, provincia autonoma o diversa autorità indicata dalla normativa);
tra gli atti sostituiti dall’ AUA, ad esempio, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico. L’elenco dei titoli abilitativi ambientali che vengono sostituiti non è tassativamente indicato, essendo comunque riconosciuta la possibilità per regioni e province autonome di individuare ulteriori atti che potranno essere compresi nell’AUA;
verifiche: se l’autorità competente riscontra che è necessario integrare la documentazione presentata lo comunica la SUAP, che, in quanto unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative relative alla sua attività produttiva, inoltra la comunicazione all’impresa. Le verifiche devono concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda; decorso tale termine in assenza di comunicazione l’istanza si intende correttamente presentata;
termini: se l’AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, il SUAP, acquisiti dall’autorità competente i necessari assensi, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi nei casi previsti dalla normativa. Se l’AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro trenta giorni dalla ricezione della domanda la conferenza di servizi. In tal caso l’autorità competente si esprime sull’autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (150 in caso di richiesta di integrazione della documentazione);
prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell’autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l’esercizio dell’attività può proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.