Valorizzare i terreni agricoli e contenere il consumo del suolo, al fine di promuovere l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, per uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali: questi gli obiettivi dello schema di disegno di legge quadro approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per i beni culturali e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti.
“Il provvedimento vuole incidere sul problema della cementificazione del territorio agricolo, che sta assumendo in Italia proporzioni sempre più preoccupanti”, ha detto il Presidente Monti nella successiva conferenza stampa, ricordando che “negli ultimi 40 anni la superficie agricola è passata da 18 a 13 milioni di ettari”.
Di conseguenza, il ddl punta a porre un limite al consumo di superficie agricola per fine edificatorio. Stabilisce che dovrà essere determinata con decreto ministeriale, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale, tenendo conto dell’estensione e della localizzazione dei terreni agricoli rispetto alle aree urbane, dell’estensione del suolo che risulta già edificato, dell’esistenza di edifici inutilizzati, dell’esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche. I limiti così stabiliti rappresentano, per ciascuna regione, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, a meno che questo non indichi possibilità del consumo del suolo ancora inferiori.
Tale decreto, da adottarsi sentito il parere di un apposito Comitato, istituito con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale ed il mutamento di destinazione d’uso dei terreni agricoli, sarà aggiornato ogni dieci anni. Il Comitato (dalla cui partecipazione non deriva l’attribuzione di alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese) redige entro il 31 dicembre di ogni anno un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole presenta poi al Parlamento.
Attenendosi al limite indicato nel predetto decreto, le regioni stabiliscono l’estensione dei terreni agricoli edificabili ripartendola tra i comuni esistenti in regione, anche in considerazione della popolazione residente.
Inoltre, i terreni agricoli che hanno ricevuto aiuti di stato o aiuti comunitari non possono avere una destinazione diversa da quella agricola per almeno 5 anni dall’ultima erogazione; sono consentiti gli interventi strumentali alla coltivazione del fondo, alla conduzione dell’impresa agricola e alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Negli atti di compravendita dei terreni questo vincolo deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell’atto.
Ai comuni e alle province che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, attraverso la ristrutturazione degli edifici esistenti o la conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia. Lo stesso ordine di priorità è attribuito ai privati, singoli o associati, che realizzano il recupero di edifici nei nuclei abitati rurali.
Specificato che “terreni agricoli” devono essere considerati quelli a cui gli strumenti urbanistici attribuiscono destinazione agricola, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione per l’esercizio dell’attività agricola.