I contributi previdenziali si prescrivono dopo cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale.
Ciò è quanto emerge a chiare lettere da una recente sentenza del Tribunale di Catania (sentenza n.1412 del 29 marzo 2012, liberamente visibile sul sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), il quale, pur ribadendo che le cartelle previdenziali devono essere impugnate entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica (art. 24 del Dlgs n.46/99), chiarisce che comunque è sempre ammessa la successiva opposizione all’esecuzione se si vogliono rilevare cause estintive della pretesa creditoria. Non solo.
La sentenza, inoltre, stabilisce a chiare lettere che trascorsi cinque anni dalla notifica della cartella la pretesa si estingue se il concessionario non invia ulteriori avvisi per interrompere la prescrizione.
Ora, senza soffermarsi troppo sulla oramai pacifica possibilità di opposizione all’esecuzione dopo i fatidici 40 giorni dalla notifica della cartella (al riguardo si consiglia di leggere “Cartella esattoriale su crediti previdenziali (IVS): termini e modalità di opposizione” pubblicato su Altalex il 12 maggio 2010, http://www.altalex.com/index.php?idnot=50145), ciò che merita maggiore attenzione è il riconoscimento del termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal concessionario della riscossione (da sempre orientato verso la prescrizione decennale dalla notifica della cartella, equiparando tale atto ad una sentenza definitiva, ex art. 2953 cc), il giudice del Tribunale di Catania chiarisce che “… la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell’ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l’idoneità al giudicato. Necessario corollario è che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Dlgs n.46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati previsto dall’art. 2953 cc bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale in trodotto dalla legge n.335/95…”.
Alla luce di quanto illustrato, è possibile quindi schematizzare nel seguente modo le possibili azioni del contribuente:
1) L’opposizione relativa al merito della pretesa contributiva (ossia il ruolo) deve avvenire entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
2) L’opposizione relativa ai vizi formali della cartella (ad esempio la notifica invalida, la mancata indicazione responsabile del procedimento, ecc..) deve avvenire entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della stessa (si veda sent. Cass. n.25757 del 24/10/2008);
3) L’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 cpc, volta a rilevare eventuali fatti estintivi verificatisi dopo cinque anni dalla notifica della cartella – ad esempio la prescrizione – può avvenire in qualsiasi momento (ovviamente fino all’esaurimento dell’azione esecutiva).
Avv. Matteo Sances