DL Crescita-bis: all’esame del Senato

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E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Attività Produttive del Senato il disegno di legge di conversione del Decreto legge 179/2012 recante “”Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”” (DDL 3533/S – Relatori Sen. Simona Vicari del Gruppo parlamentare PdL e Sen. Filippo Bubbico del Gruppo parlamentare PD).

Tra le principali misure previste:

Credito di imposta del 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33)
Viene introdotto, in via sperimentale, un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro, mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter del D.Lgs 163/2006, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia acclarata la non sostenibilità del piano economico finanziario.
Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50% del costo dell’investimento.
Viene attribuito al CIPE, con propria delibera, adottata su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economica e delle Finanze, la verifica dell’entità del credito d’imposta entro il limite stabilito, l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’accertamento, la determinazione e monitoraggio del credito d’imposta, nonché la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.
Tali misure possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui al predetto comma 15-ter, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l’equilibrio del piano economico-finanziario.

Finanziamenti Anas (art. 34, commi 8 e 9)
Viene previsto per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti che ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell’art. 1, comma 1025, della legge 296/2006, nel limite di 400 milioni di euro, con l’obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.
Viene, altresì, previsto per far fronte alle spese per investimento sostenute da ANAS, nell’ambito dei contratti di programma relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla medesima Società le somme all’uopo conservate nel conto dei residui, per l’anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
– Riassegnazione risorse per la realizzazione delle infrastrutture (art. 34, comma 10)
Viene modificato l’art. 32 (Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture) del DL 98/2011, convertito dalla L. 11/2011, prevedendo che le risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, iscritte in conto residui, dovranno essere riassegnate al Fondo appositamente istituito presso il Ministero delle infrastrutture.

Edilizia scolastica (art. 11 comma 4)
Viene previsto, a modifica dell’art. 53 del DL 5/2012, convertito dalla L. 35/2012 (Disposizioni in materia di semplificazioni e sviluppo), che il Ministro dell’Istruzione, le Regioni e gli Enti locali competenti possano promuovere, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, iniziative finalizzate alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari per la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi.
Gli strumenti previsti possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle Amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici.
Tali misure sono finanziate con le risorse di cui all’art. 33, comma 8, della L.183/2011, nonché con le risorse a valere sui fondi di cui all’art. 33 comma 3 della L 183/2011, già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole.

Servizi pubblici locali (art. 34 commi 13-16)
Viene previsto,per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, che l’affidamento deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013 sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento, pena la cessazione dell’affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.
Gli affidamenti diretti autorizzati alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre 2020.
Riduzione di somme da recuperare al bilancio dello Stato (art. 34 commi 20-21)
Viene prevista una riduzione, di complessivi 120 milioni di euro per l’anno 2012, delle somme da recuperare al bilancio dello Stato, in conseguenza del disposto del comma 17, dell’articolo 13, del decreto legge n. 201/2011, laddove prevede che il maggior gettito IMU comunale rispetto al gettito della preesistente ICI è acquisito al bilancio statale attraverso la corrispondente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna.
Sportello Unico per l’Attrazione di Investimenti Esteri (art. 35)
Viene istituito un unico punto di coordinamento stabile (Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri), per gli investitori esteri interessati a realizzare in Italia nuovi investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico.
Lo sportello opera presso il Ministero dello Sviluppo economico e, in particolare, formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell’attrazione degli investimenti esteri.

Misure per il rafforzamento dei confidi (art. 36, comma 1)
Viene riconosciuto ai confidi, sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta della banca d’Italia, la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Franche Urbane (art. 37)
Viene previsto che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, oggetto del Piano di Azione Coesione, può prevedere il finanziamento delle agevolazioni di cui al comma 341, dell’art. 1, della L. 296/2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane individuate dalla Delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza”.

Contratto di rete (art. 36 comma 4)
Viene previsto – a modifica del DL 83/2012, convertito dalla L 134/201, che ha introdotto il principio della soggettività giuridica dei contratti di rete – che il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salvo la facoltà di acquisto della stessa.
Viene, inoltre, previsto che l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento.

Obbligo di PEC per le imprese individuali (art. 5)
Previsto l’obbligo per le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, di indicare un proprio indirizzo PEC. Per le imprese individuali già attive è previsto l’obbligo di depositare il proprio indirizzo PEC entro il 31 dicembre 2013.

Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (art. 6 comma 1)
Viene modificato l’art. 65 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) prevedendo che il mancato avvio del procedimento da parte della PA a seguito di istanze e dichiarazioni dei privati presentate in via telematica comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale pubblico.

Stipula contratti pubblici in formato elettronico (art. 6 comma 3 e 4)
Viene modificato l’art. 11 del D.Lgs 163/2006 (Codice appalti), sulla stipula del contratto pubblico, prevedendo che la stessa, a partire dal 1° gennaio 2013, deve avvenire, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni e utilizzo della moneta elettronica (art. 15)
Viene introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche in formato elettronico. Le stesse amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.
Viene, inoltre, previsto che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti, dal 1° gennaio 2014, ad accettare pagamenti con carta di debito. Con uno o più decreti ministeriali verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati dall’attuazione della disposizione. I pagamenti elettronici potranno essere effettuati anche tramite tecnologie mobili.

Norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative-startup (artt. 25-32)
Vengono introdotte misure per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup), aventi forma giuridica di società di capitali con azioni non quotate nei mercati regolamentati. Tali imprese devono avere, in particolare, oggetto sociale esclusivo (sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico); e possedere almeno uni dei seguenti requisiti: spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30% del maggiore tra il costo e il valore della produzione; personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; titolari o licenziatarie di una privativa industriale connessa alla propria attività.
Per tali società vengono previste, tra l’altro: deroghe al diritto societario; riduzione degli oneri per l’avvio; apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato con maggiore flessibilità operativa; incentivi all’investimento nel capitale sociale di una o più startup.
Ulteriori misure riguardano: l’Agenda digitale e i connessi servizi digitali; le modalità di svolgimento del censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall’Istat; la pubblicizzazione dei dati della PA sul proprio sito web; completamento del Piano Nazionale Banda Larga; le comunicazioni e le notificazioni per via telematica nei procedimenti civili e nelle procedure fallimentari; modifiche alla L. 3/2012 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”; interventi di liberalizzazioni nel settore assicurativo.