Contratti agroalimentari: saldo fatture a 30/60 giorni o scattano multe salate

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È entrato in vigore il 24 ottobre 2012 il nuove regime che regola i contratti agroalimentari. Secondo quanto disposto dall’articolo n. 62 delle legge n. 27 del 24 marzo 2012, le transazioni commerciali in campo agroalimentare dovranno sottostare a nuove regole quali obbligo di forma scritta, tempi di pagamento e interessi di mora. La legge, in particolare, si riferisce a tutti quei rapporti di cessione che non vedono coinvolti scambi tra privati consumatori, tra soci di cooperative agricole e cooperative stesse, ai soci di organizzazioni di produttori e vendite con il pagamento contemporaneo alla consegna.

Obbligo forma scritta
La prima fra tutte stabilisce che tali rapporti dovranno essere esclusivamente in forma scritta ovvero “qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”. In particolare il testo specifica anche che possono valere come contratti scritti tutti quei documenti che “riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi”: si sta parlando dei documenti di trasporto, le fatture, gli ordini di acquisto e i contratti di cessione dei prodotti purché questi riportino in maniera dettagliata la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e la forma di pagamento nonché la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Tempi di pagamento
Cambiano anche i tempi per saldare le fatture dei prodotti agroalimentari. La nuova legge, infatti, suddivide la fornitura in merce “deteriorabile” (prodotti ittici, agricoli e preconfezionati surgelati e non con una data di scadenza non superiore a 60 giorni; tutti i tipi di carne congelata, in scatola e non; tutti i tipi di latte) e “non deteriorabili” definendo una tempistica diversa per ognuno: 30 giorni per la prima, 60 per la seconda a partire sempre “dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Tale data risulta importante al fine di evitare di incorrere nel pagamento degli interessi di mora che scattano il giorno successivo al termine del pagamento, con riferimento alla data di ricevimento della fattura. Infatti, lo stesso testo chiarisce che per stabilire una data certa del ricevimento della ricevuta si dovrà fare ricorso o alla posta elettronica certificata (Pec), o alla raccomandata A.R., o al sistema EDI (Electronic Data Interchange). In mancanza di tali modalità, la data della fattura coinciderà con la consegna a mano della stessa. Per quanto concerne gli alcolici, questi rispettano la normativa vigente secondo cui il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dal momento della consegna della merce.

Interessi di mora
A partire dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento, il soggetto dovrà pagare anche gli interessi di mora che verranno stabiliti “utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Ulteriori sanzioni potranno essere previste anche dall’Autorità per la concorrenza e il mercato: al venditore dai 516 ai 20mila euro per contratti non in forma scritta o mancanti di elementi obbligatori; al venditore da 516 a 3000 euro per condizioni contrattuali vietate; all’acquirente da 500 a 500mila euro per pagamento oltre i 30/60 giorni.

C.M.