Se il processo tributario non ha coinvolto l’intera compagine sociale di una società di persone (ossia la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice) il giudizio è nullo e deve essere rinnovato integralmente con la presenza di tutti i soci.
Ciò è quanto stabilito da una pronuncia della Suprema Corte del 4 maggio 2012 (ordinanza della Corte di Cassazione n.6711 del 4/05/2012), la quale ha ribadito il concetto di “UNITARIETA’ dell’accertamento” per la società di persone.
In materia fiscale, infatti, l’unitarietà dell’accertamento – che rappresenta uno dei cardini della rettifica della dichiarazione dei redditi alle società di persone e ai soci – comporta che il ricorso proposto da un solo socio riguarda necessariamente sia la società che gli altri soci con la conseguenza che tutti questi soggetti devono far parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa diversamente.
Il problema quindi si pone qualora l’avviso di accertamento non sia stato notificato a tutti i soci. In questo caso autorevole dottrina propende per l’illegittimit à dell’azione dell’erario e dunque per la nullità dell’accertamento fiscale.
In pratica, se una pluralità di soggetti afferisce ad un rapporto inscindibilmente unitario – come nel caso dei soci delle società di persone – l’avviso di accertamento o comunque qualsiasi altro provvedimento impositivo (ad esempio l’avviso di liquidazione, la cartella esattoriale, etc …) deve essere notificato a tutti i coobbligati per poter esistere giuridicamente.
Sarà dunque onere della società e dei soci verificare la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate ed eventualmente rilevare la nullità degli atti.
Avv. Matteo Sances