È nullo l’accertamento fiscale non sottoscritto dal capo ufficio dell’Agenzia delle Entrate ma semplicemente dal responsabile del procedimento non appositamente delegato.
Lo ribadisce la Suprema Corte che, con recente ordinanza, ha rigettato il ricorso presentato dell’Agenzia delle Entrate – la quale aveva impugnato la sentenza di secondo grado – sottolineando che “risulta esattamente conforme alla giurisprudenza ripetuta di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n.14626 del 10/11/2000; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1.4195 del 27/10/2000), senza che si ravvisino ragioni per mutare detto orientamento, giurisprudenza secondo la quale: L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” (ordinanza della Corte di Cassazione n.17.400 datata 11/10/2012).
Se dunque la sottoscrizione non è quella del capo dell’Ufficio titolare ma di un semplice funzionario, l’esercizio del potere sostitutivo di chi ha firmato l’accertamento fiscale deve essere provato dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’esibizione di apposita delega.
Tale posizione, inoltre, è stata esaminata in passato anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (sentenza n.7/12/11 del 4/01/2011, già commentata lo scorso anno), la quale anch’essa sostanzialmente ribadiva che “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del DPR n.600/73, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Anche in quel caso i giudici di Bologna prendevano posizione in merito all’onere della prova, precisando che in caso di contestazione del contribuente “incombe sull’Amministrazione dimostrare … l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’Ufficio”(su questo tema si segnalano una serie di sentenze pubblicate su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
Alla luce di quanto illustrato, appare chiaro l’onere del contribuente di analizzare accuratamente l’atto che gli viene notificato in modo da rilevare tempestivamente eventuali profili di illegittimità.
Avv. Matteo Sances