Da qualche anno è diventata più pressante la problematica relativa all’eventuale opposizione ai pignoramenti presso terzi effettuati dal concessionario della riscossione.
Tali atti seguono una via privilegiata rispetto a quella esercitata da un normale creditore, in quanto viene data la possibilità a Equitalia di ordinare al terzo (ossia ad un debitore del contribuente, ad es. l’istituto di credito, il datore di lavoro, etc…) il pagamento di una somma di denaro in suo favore al fine di soddisfare il debito tributario del contribuente; tutto ciò senza alcun controllo da parte di un organo giudiziario (in pratica, diversamente da quanto stabilito dagli artt. 543 e segg. cpc, il concessionario, ai sensi dell’art. 72bis del DPR n.602/73, può ordinare al terzo il pagamento di una somma di denaro senza citarlo in giudizio per rendere davanti ad un giudice dichiarazioni relative all’esistenza di debiti nei confronti del contribuente).
Lasciando stare ora la problematica relativa all’estrema velocità di questa tipologia di pignoramento rispetto a quella ordinaria – e quindi anche alle tempistiche di difesa del contribuente che risultano fortemente ridotte – ciò che preme rilevare sono le ridotte possibilità di difesa del c ontribuente.
Si pensi ad esempio ad un contribuente che riceva un pignoramento sui propri conti bancari per una cartella esattoriale relativa a tributi che non conosce poiché notificata male (tipico è caso della cartella notificata al vecchio domicilio), come potrà opporsi? Quali tutele?
Esaminando le norme in materia ci si può rendere conto di come la situazione sia particolarmente difficile, in quanto se si legge l’art. 2 del Dlgs n.546/92 viene stabilito che restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti dell’esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento. Risulta lampante, quindi, l’impossibilità di poter impugnare il pignoramento – in quanto atto dell’esecuzione – dinanzi al giudice designato in materia di tributi, ossia la Commissione tributaria.
Contemporaneamente, però, in campo tributario permane l’esclusione delle ordinarie opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 cpc (si veda l’art. 57 del DPR n.602/73).
Ci si può render e conto, dunque, di come la situazione sia grave e rischi di privare il contribuente di una pur minima difesa.
Ebbene, l’unica possibilità potrebbe essere quella di impugnare dinanzi alla Commissione tributaria la cartella esattoriale sottostante il pignoramento, facendo presente al giudice tributario che si è venuti a conoscenza della stessa solo in quel momento e chiedendone l’annullamento per difetto di notifica. A questo punto il pignoramento privo di un valido titolo esecutivo dovrebbe venire meno.
Altra soluzione, invece, è stata adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che ha ritenuto il pignoramento atto impugnabile.
Secondo la stessa, infatti, “Il pignoramento presso terzi … rimane comunque un atto … diretto alla riscossione di tributi le cui controversie non si sottraggono alla giurisdizione del Giudice Tributario” (sent. n.23/07/09 della Comm. Trib. Prov. di Treviso, liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
Secondo tali giudici, infatti, seppur l’art. 2 del Dlgs n. 546/92 escluda la competenza del Giudice Tributario per le “… controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria” occorre considerare la natura dell’istituto del pignoramento presso terzi (ossia se qualificabile come atto amministrativo volto alla riscossione oppure quale atto dell’esecuzione) ed analizzare l’evoluzione normativa che lo ha coinvolto in questi anni.
Alla luce di ciò, la Commissione dichiara che “Bisogna a questo punto chiederci se l’ordine di pagamento di cui all’art. 72bis … possa ancora essere considerato un atto dell’esecuzione tributaria”.
D’altronde, continuano i giudici “… il riferimento che poteva essere considerato all’epoca dell’introduzione del Dlgs n.546/92 era solo ad una procedura che si svolgeva sotto il controllo del Giudice ordinario, mentre ora essa è stata sostituita con un atto promanante direttamente dall’agente della riscossione il quale, in virtù dei poteri conferitogli dalla norma, ordina al terzo di pagare direttamente a egli medesimo”.
A seguito di tale percorso logico, dunque, i giudici arrivano alla conclusione che il pignoramento, nella sua forma attuale, lungi dal costituire un atto dell’esecuzione tributaria rappresenta piuttosto “… una nuova e più snella forma di riscossione amministrativa del credito tributario legislativamente prevista e che, come tale, si tratti di atto amministrativo … impugnabile avanti al Giudice Tributario”.
Tale pronuncia apre senza dubbio nuovi spiragli di difesa per il contribuente anche se risulta indispensabile un intervento deciso del Legislatore sul tema poiché se da un lato è importante permettere al concessionario la celere riscossione dei tributi, dall’altro non si può privare il contribuente di adeguati mezzi di difesa.
Avv. Matteo Sances