DDL Stabilità: la Camera approva il testo

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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)” (DDL 5534-BIS/C), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio.

Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:

in materia tributaria e fiscale

-Viene eliminato, a modifica dell’art. 40, c. 1-ter, del DL 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, come richiesto ed auspicato dall’ANCE (si veda la notizia su “Interventi ANCE” del 26 ottobre 2012), l’aumento dell’aliquota IVA ridotta dal 10% all’11% e le limitazioni alle deduzioni e detrazioni IRPEF di alcuni oneri, compreso il tetto annuo sugli interessi dei mutui per l’acquisto della prima casa. Confermato, inoltre, l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA dal 21% al 22%, a decorrere dal 1 luglio 2013 ed elevata la detrazione IRPEF per figli a carico.

-Viene, altresì, eliminata la norma che prevedeva la riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito, a partire dall’anno di imposta 2013.

-Con riferimento alle misure di detassazione dei contratti di produttività viene ridotto da 1200 a 950 milioni per il 2013 il limite massimo degli oneri deducibili e viene previsto che, nel caso di mancata emanazione entro il 15 gennaio 2013 del decreto ministeriale di attuazione, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ivi stanziate a politiche per l’incremento della produttività (e non al miglioramento dei saldi di finanza pubblica come originariamente previsto). Viene, inoltre, disposta la proroga delle suddette misure di detassazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 nel limite massimo di 800 milioni di euro.

-Viene, tra l’altro, elevato, a modifica dell’art. 11 del DLgs 446/1997 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive), da 4.600 a 7.500 l’importo deducibile dall’IRAP per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta e da 10.600 a 13.500 quello relativo ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di età inferiore a 35 anni. Tale intervento opera a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Viene, inoltre, disposto l’innalzamento, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, degli importi delle deduzioni IRAP in favore dei soggetti passivi d’imposta di minori dimensioni.

-Viene istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un fondo, con dotazione di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, volto ad escludere dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

-Viene ripristinata l’operatività dell’art. 1,comma 9 della L. 296/2006 e dell’art. 2, comma 514 della L. 244/2007 sulla clausola di salvaguardia del TFR con cui si prevede l’applicazione, ai fini della determinazione dell’IRPEF sui trattamenti di fine rapporto, delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006 se più favorevoli.
-Viene, altresì, estesa anche al periodo d’imposta 2015 (oltre che a quelli 2012, 2013 e 2014) la rivalutazione del 15% dei redditi agrari e dominicali, ai soli fini IRPEF.

-Viene prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2013, di un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale. Tale fondo è finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministero, secondo criteri e modalità definite di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il credito di imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

-Viene eliminata la proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all’art. 1 comma 51 della L 220/2010.

in materia di appalti e infrastrutture

-Viene ridotta l’autorizzazione di spesa per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. destinando 45 milioni di euro per il 2013 (anziché 50 milioni come originariamente previsto), 400 milioni di euro per il 2014, 305 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016. Viene, inoltre, destinato il 5% delle suddette risorse, a decorrere dal 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, per il finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Viene, altresì, modificata la denominazione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico di cui all’art. 32, c. 1 del DL 98/2011, al fine di ricomprendere anche gli interventi di cui all’art. 6 della L. 798/1984 per la salvaguardia di Venezia. Per il finanziamento di tali ultimi interventi viene disposto l’utilizzo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il 2012 del predetto Fondo con apposita delibera CIPE.

-Viene ridotta da 300 a 250 milioni di euro la dotazione aggiuntiva assegnata al Fondo per lo sviluppo e la coesione per l’anno 2013 per far fronte alla ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa (anziché agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale). Alle medesime finalità sono destinate risorse, fino a 50 milioni di euro, rivenienti dalle revoche dei finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali ricomprese nel Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui all’art. 32, c. 2-4, del DL 98/2011).

-Viene attribuito un contributo di 10 milioni di euro nel 2013 ai Comuni colpiti dal terremoto del Belice, individuati dall’art. 4bis del DL 299/1978 rinviando ad un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la ripartizione del contributo tra i Comuni.

-Viene, altresì, incrementato di 40 milioni di euro nell’anno 2013 il Fondo per la protezione civile al fine di realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali ed atmosferici (in Liguria e Toscana dicembre 2009-gennaio 2010; in Veneto ottobre – novembre 2010; a Messina febbraio, marzo, novembre 2011; nelle Marche marzo 2011; nelle Marche ed Emilia Romagna febbraio 2012) nonché dall’ultimo sisma del 26 ottobre scorso in Calabria e Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, verranno ripartire le suddette risorse.

– Viene incrementato di 250 milioni di euro nell’anno 2013 il Fondo per la protezione civile di cui all’art. 6, c. 1, del DL 142/1991, da destinare ad interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012. Tali risorse sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate.

in materia di edilizia
-Viene eliminata la disposizione con cui veniva istituito dall’anno 2013 il Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica destinato, tra l’altro, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole.

in materia di lavoro
-Viene previsto che, a decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È, inoltre, facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del C.U.D. in forma cartacea.

-Viene previsto che le disposizioni previgenti alla nuova normativa in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui al DL 201/2011 continuano a trovare applicazione (oltre che ai soggetti di cui all’art. 24 del suddetto DL 201/2011 e successive modificazioni-cd. esodati) anche ad altre categorie di lavoratori specificatamente indicati che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Viene, inoltre, rinviata ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la definizione delle modalità di attuazione di tale previsione normativa.

in materia di finanza pubblica
-Vengono escluse dai limiti posti agli acquisti di immobili da parte delle P.A., le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica.

-Viene prevista l’istituzione – in sostituzione di un apposito fondo, con la dotazione di 900 milioni di euro per l’anno 2013, per finanziare interventi urgenti a favore, tra gli altri, della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell’Aquila – di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 315 milioni di euro nel 2013, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le finalità specificatamente indicate in apposito elenco tra cui il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

-Viene, inoltre, assegnato un contributo straordinario, per il 2013, al fine di assicurare la stabilità dell’equilibrio finanziario e la continuità del servizio di smaltimento rifiuti al Comune dell’Aquila ed agli altri Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel limite, rispettivamente, di 26 milioni e di 4 milioni di euro.

-Viene ridotta di 2 milioni di euro per il 2013 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, c.5, del DL 282/2004.

-Viene previsto, a modifica dell’art. 2, c. 36, del DL 138/2011, che, a partire dall’anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all’anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, nonché dalla differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata. Tali maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto tra il debito e il PIL, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza.

Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti dal Governo numerosi ordini del giorno tra cui il n. 164 (riformulato primo firmatario l’On. Raffaella Mariani del Gruppo parlamentare PD) che impegna il Governo:
-ad individuare le risorse necessarie per avviare una seria ed efficace politica di prevenzione del rischio idrogeologico, anche attraverso l’istituzione di un fondo strutturale, provvisto di adeguato finanziamento annuale, in modo da rendere possibile l’avvio di una programmazione e pianificazione degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la manutenzione del territorio, anche attraverso la predisposizione degli strumenti, come il piano nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici, già annunciato dal Governo;
-a rivedere il meccanismo di cui all’articolo 31 commi 8-bis ed 8-ter della legge 12 novembre 2011, n. 183, disponendo l’esclusione automatica, in un limite massimo di spesa annuale da individuare nella medesima legge n. 183 del 2011, dal patto di stabilità interno delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province con risorse proprie in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza;
– ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per l’anno 2013, entro un limite di spesa massimo compatibile con i vincoli di bilancio, l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province con risorse proprie in relazione a eventi calamitosi.

Il disegno di legge passa ora alla seconda lettura del Senato