Sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 15 novembre 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.180”.
Con tale decreto, il Governo ha esercitato la delega conferita dal Parlamento con la Legge sullo Statuto delle imprese (L.180/2011) e disposto l’integrale recepimento della nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti (2011/7/UE) la quale, come recentemente riaffermato dalla Commissione Europea, riguarda tutti i settori, compreso quello dell’edilizia. Di conseguenza, le nuove regole sui pagamenti si applicano anche al settore dei lavori pubblici.
Le nuove disposizioni riguardano sia i contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni che i contratti tra imprese e si applicano ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2013.
Per quanto riguarda i contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, la nuova normativa prevede un termine standard di pagamento di 30 giorni, con la facoltà per le parti di pattuire, per iscritto, un diverso termine di pagamento fino ad un massimo di 60 giorni, se giustificato in particolare dalla natura o dall’oggetto del contratto. In questa fattispecie di contratti, rientrano automaticamente tutti i contratti con enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e tutti i contratti con imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche. Per i contratti sottoscritti con tali enti, quindi, il termine di pagamento è di 60 giorni.
La nuova normativa introduce anche nuovi indennizzi per le imprese in caso di ritardato pagamento della P.A.. Le Pubbliche Amministrazioni debitrici sono infatti tenute a corrispondere interessi moratori su base giornaliera ad un tasso di interesse pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento all’inizio del semestre -1% nel secondo semestre 2012-, maggiorato dell’8%; ciò, senza che sia necessaria la costituzione in mora e quindi sin dal 1° giorno di ritardo.
In caso di ritardo della P.A., le imprese creditrici hanno anche diritto, salva la prova del maggior danno, ad un risarcimento forfettario di un importo pari a 40 euro.
Per quanto riguarda invece i contratti tra imprese, la nuova normativa conferma sostanzialmente il principio della libertà contrattuale.
Il decreto legislativo prevede infatti la possibilità per le parti di stabilire termini di pagamento superiori ai 60 giorni, a condizione che detti termini siano pattuiti espressamente e non siano gravemente iniqui per il creditore. Sul tema, il provvedimento dispone inoltre che il termine di pagamento è fissato in 30 giorni in assenza dell’indicazione nel contratto di un diverso termine di pagamento.
Per quanto riguarda gli indennizzi per le imprese creditrici nei confronti di altre imprese, il decreto legislativo prevede la possibilità per le parti di concordare il tasso di interesse da applicare in caso di ritardo. In assenza dell’indicazione di un tasso di interesse nel contratto, le imprese debitrici sono tenute a corrispondere interessi moratori su base giornaliera ad un tasso di interesse pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento all’inizio del semestre -1% nel secondo semestre 2012-, maggiorato dell’8%, ciò senza che sia necessaria la costituzione in mora e quindi sin dal 1° giorno di ritardo.
In ogni caso, le imprese creditrici hanno anche diritto, salva la prova del maggior danno, ad un risarcimento forfettario di un importo pari a 40 euro.
Per tutti i tipi di contratti, è inoltre prevista la possibilità per le parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, gli interessi ed il risarcimento da calcolare in caso di ritardo si riferiscono esclusivamente alle rate scadute.
Infine, in base al decreto legislativo, le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l’uso nonché di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. Sul tema, ma limitatamente ai contratti tra imprese, si segnala anche che, con l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla Legge sullo Statuto delle imprese, sono stati recentemente rafforzati i poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. “Antitrust”).