Il fermo illegittimo può essere risarcito anche quando il danno non risulta facilmente quantificabile.
A tali conclusioni è giunto il giudice di Pace di Tricase (Le), il quale ha condannato il concessionario della riscossione che aveva provveduto a notificare ad un cittadino un preavviso di fermo per una cartella sospesa (sentenza del Giudice di Pace di Tricase, Avv. Costa, n.350 del 28/06/2012, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
A tal riguardo, il giudice salentino precisa che “non poteva Equitalia notificare preavviso di fermo per assenza di un valido titolo esecutivo … Conseguentemente, l’operato illegittimo sia dell’ente impositore e sia dell’esattore hanno comunque provocato un danno ingiusto in conseguenza di un preavviso di fermo che non poteva essere emesso se gli opponenti avessero usato la normale diligenza nello svolgimento dell’attività amministrativa … ”.
Alla luce di ciò, quindi, il giudice oltre ad annullare il preavviso di fermo illegi ttimo si è soffermato sul problema del risarcimento dei danni, dichiarando che “il comportamento tenuto dagli opposti in violazione del dovere di diligenza ha causato stress, disagio ed ansia all’utente concretizzatosi in un peggioramento della qualità della vita. Pertanto, ai sensi dell’art. 1226 cc apparendo il danno indeterminato e non potendo lo stesso essere determinato con precisione, si ritiene di dover liquidare e riconoscere all’attore, in via equitativa, per i danni sopportati … la somma di euro 300,00 …”.
Tale sentenza non è unica nel suo genere. Si ricorda ad esempio la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (sent. CTP di Bari n.36/08/10, anch’essa liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), la quale ha condannato Equitalia al risarcimento dei danni causati al contribuente per un’ipoteca iscritta illegittimamente sui suoi immobili.
I giudici di Bari, infatti, dichiarano che a Equitalia va attribuita la responsabilità dei danni causati poiché aveva provveduto alla notifica delle cartelle presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza del contribuente.
Inoltre, si chiarisce che “Tale comportamento di natura dilatoria e defatigante per il contribuente rivela, negli enti impositori, una mancanza a ssoluta di avvedutezza e di una sia pur minima consapevolezza della legittimità o meno del proprio agire e delle conseguenze che i propri atti andavano a determinare…” (sent. CTP di Bari n.36/08/10).
Anche in questo caso, quindi, in riferimento al risarcimento dei danni viene chiarito che “non osta per l’ammissione della domanda riguardo al danno morale conseguente all’accertata inesistenza del diritto degli enti impositori a chiedere l’iscrizione ipotecaria sul patrimonio del contribuente e ai conseguenti disagi psicologici che tale condotta ha provocato”.
Secondo i giudici, pertanto, la quantificazione dei danni può avvenire tranquillamente anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 del Codice civile, quando il disagio subito dal contribuente sia difficilmente quantificabile.
Tale posizione risulta sicuramente più agevole per il contribuente.
Avv. Matteo Sances