Remissione in bonis ad hoc per il settore no-profit. Ulteriori chiarimenti delle Entrate

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La semplice dimenticanza non cancella il beneficio. Gli Enti privati non commerciali appartenenti all’area del Terzo settore, infatti, pur non avendo provveduto all’invio tempestivo del Modello Eas, possono comunque adempiere alla trasmissione della comunicazione entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione di euro 258. Mentre nel caso in cui gli stessi soggetti abbiano inviato il Modello Eas, ma oltre i termini previsti, potranno regolarizzare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis che consente loro di non presentare di nuovo il modello di comunicazione, a condizione che i dati precedentemente inviati non siano stati modificati e provvedendo al pagamento della sanzione pari a euro 258.
Dunque, in entrambi i casi, omesso invio e comunicazione tardiva del modello Eas, le rispettive posizioni potranno essere sì “sanate” dagli enti associativi interessati a patto che questi siano in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa corrente – art 2, comma 1, del dl n. 16/2012. Questi chiarimenti, contenuti all’interno della
Risoluzione 110/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, e relativi all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis, in particolare agli enti non commerciali riconducibili al Terzo settore, costituiscono peraltro un richiamo a quanto già illustrato con la Circolare 38/E del 28 settembre 2012.
Quando la remissione in bonis soccorre la dimenticanza – Ai contribuenti che non hanno ottemperato agli obblighi previsti, precisa il documento di prassi, è data quindi la possibilità di evitare la decadenza dal beneficio, o da uno specifico regime fiscale, ponendo in essere, seppur tardivamente, l’adempimento omesso entro il termine della prima dichiarazione utile e pagando contestualmente in F24 una sanzione minima di 258 euro.
Remissione condizionata – Ciò a patto che la violazione non sia stata constatata e soltanto in assenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento conosciute dal contribuente. Naturalmente, il “salvagente fiscale” della remissione in bonis spetta soltanto a coloro che sono in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme per accedere al regime o fruire del beneficio, e con riguardo alla data di scadenza originaria dell’adempimento. Come ricorda inoltre la Risoluzione, la misura scatta soltanto per quei comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività da accertamento.
Il testo integrale della Risoluzione 110/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. all’interno della sezione “Circolari e Risoluzioni”.