Tutti i contribuenti hanno diritto di chiedere copia delle cartelle esattoriali (e delle rispettive relate di notifica) che Equitalia ritiene di aver notificato loro. Nel caso in cui il concessionario dovesse esibire degli estratti di ruolo al posto delle cartelle, la prova della notifica non può dirsi raggiunta poiché trattasi di documenti ben diversi.
Tale principio è stato già ampiamente enunciato in numerose sentenze (si veda ad esempio quella della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.68/01/12, depositata il 9/02/2012; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti, dove si chiarisce che “Vista l’assoluta carenza di prova del contenuto e della notifica della cartella, non rimane che annullare la cartella stessa della quale nulla consta oltre al numero e all’ammontare”) ma ciò che preme evidenziare maggiormente in questa sede è la differenza tra l’estratto di ruolo e la cartella esattoriale.
L’importanza di tale precisazione deriva dal fatto che molte volte il concessionario, a seguito della richiesta del contribuente di visionare la cartella, si limita a produrre un est ratto di ruolo – ossia un documento interno attestante il contenuto della cartella di pagamento – nonostante l’articolo 26 del DPR n.602/73 preveda espressamente l’obbligo di esibire copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione.
Ebbene, proprio in merito a tale comportamento si è già avuto modo in passato di commentare la sentenza del TAR di Reggio Calabria (sent. n.301/2009), la quale in maniera assolutamente puntuale evidenzia come non sia sufficiente l’estratto di ruolo in quanto “… vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” ma ancora più chiarificativa in tal senso è sicuramente un’altra sentenza del TAR di Reggio Calabria (sent. n.767/2011, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), dove i giudici dichiarano che “la predetta previsione dell’art. 26 non legittima sicuramente Equitalia a smarrire o distruggere le cartelle di pagamento prima di aver effettuato l’esecuzione…”.
Sempre i giudici calabresi, infine, specificano che “…l’accesso ai ripetuti atti (ovviamente ci si riferisce alle cartelle) non può essere negato, giacché è solo sulla scorta degli stessi che può essere comprovata … l’idoneità del titolo esecutivo” e in riferimento alla validità degli estratti di ruolo, essi chiariscono anco ra che “sulla non sufficienza della produzione dei soli estratti esecutivi questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza n.172 del 26/02/2007, evidenziando le esigenze di controllo legate alla conservazione ed esibizione delle copie (delle cartelle) e l’infungibilità di tale specifico adempimento”.
A seguito di ciò, ne deriva che nel caso in cui il concessionario dovesse limitarsi a esibire solo gli estratti di ruolo ma non copia delle cartelle, la prova del debito tributario non viene assolutamente raggiunta.
Avv. Matteo Sances
www.studiolega lesances.it