Per i ritardatari il pagamento dell’Imu senza incorrere ad eccessive sanzioni è ancora possibile. Per chi non avesse versato il saldo entro la scadenza del 17 dicembre 2012, infatti, la legge prevede la possibilità di ricorrere al ravvedimento spontaneo. In questo caso, sanzioni e interessi dovranno essere pagati in concomitanza con l’imposta e saranno ridotti fino al 30%. Sanzioni e interessi previsti solo nel caso del saldo ma non dell’acconto: grazie alla norma di “salvaguardia”, infatti, il contribuente che avesse sbagliato il calcolo iniziale dell’Imu non è soggetto a penali.
Le strade messe a disposizione dalla norma sono sostanzialmente tre:
1. Ravvedimento “sprint”: il pagamento avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del saldo con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 2,80%;
2. Ravvedimento “breve”: scatta dal 15esimo giorno successivo alla data del versamento con una sanzione del 3% fisso;
3. Ravvedimento “lungo”: scatta dal 31esimo giorno dalla scadenza originaria fino ad un anno con una sanzione del 3,75% fisso.
Ad ogni modo è bene ricordare che, oltre alle sanzioni sopra indicate, per i ritardatari ci sarà anche l’obbligo di pagare gli interessi legali annui pari al 2,5%.
La carta del ravvedimento si potrà, dunque, utilizzare in caso di errata indicazione del codice tributo, del periodo di riferimento e della somma dovuta. E non solo. Nel caso in cui si fosse indicato un codice ente diverso da quello riferito al proprio Comune, il ravvedimento può fungere da strumento per presentare istanza di rettifica chiedendo o di trasferire la somma dall’ente errato a quello corretto o per chiedere il rimborso qualora si fosse provveduto a pagare nuovamente la tassa al Comune di appartenenza.
C.M.