Non paga l’imposta di bollo il conto corrente ‘di base’ rivolto alla clientela socialmente svantaggiata. Si tratta del servizio senza spese che deve essere offerto dall’intermediario ai consumatori il cui Isee è inferiore a 7.500 euro. La stessa esenzione è concessa agli estratti e ai libretti, intestati a persone fisiche, che hanno un valore medio di giacenza complessivo non superiore a 5 mila euro. Sono solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 48/E di oggi che definisce l’ambito di applicazione, i criteri di calcolo, e le agevolazioni dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente e ai rendiconti dei libretti di risparmio. La circolare si sofferma poi sulla disciplina dell’imposta di bollo delle comunicazioni relative ai prodotti finanziari.
Come e a chi si applica l’imposta il bollo – Banche e Poste Italiane spa devono applicare l’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio, nella misura di 34,20 euro se il cliente è una persona fisica, e di 100 euro negli altri casi. Per i libretti ‘al portatore’ deve essere considerato il soggetto che risulta censito al momento dell’emissione del libretto. Tuttavia se, successivamente all’emissione, viene censito dall’intermediario quale portatore del libretto, un soggetto diverso da quello che ne ha richiesto l’emissione, la misura dell’imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che risulta portatore del libretto. In caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l’imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto. La circolare chiarisce, inoltre, che l’imposta deve essere pagata in relazione ai giorni effettivamente rendicontati e pertanto andrà a diminuire con il diminuire dei giorni fino a un minimo di 1 euro.
L’imposta di bollo sulle comunicazioni dei prodotti finanziari – Fanno parte di questa categoria, ad esempio, le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a strumenti finanziari derivati, a polizze assicurative e i buoni fruttiferi postali con valore superiore a 5mila euro.Rientrano nel campo applicativo dell’imposta, per espressa previsione normativa, inoltre, i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Per queste tipologie di comunicazioni, l’imposta viene applicata, in relazione all’ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il singolo ente gestore, in modo proporzionale nella misura dell’1 per mille annuo nel 2012 e dell’1,5 per mille a partire dal 2013, con un importo minimo di 34,20 euro e un massimo, previsto soltanto per il 2012, di 1.200 euro. La circolare chiarisce che l’imposta si applica alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto alla redazione e all’invio delle comunicazioni, mentre restano fuori le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.
In relazione ai prodotti assicurativi, l’imposta deve essere applicata per le polizze unit eindex linked e per le operazioni di capitalizzazione, con esclusione delle forme pensionistiche individuali (articolo 13, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n.252/2005). Infine la circolare fornisce alle banche, a Poste Italiane spa e a tutti gli altri enti gestori le indicazioni operative per individuare correttamente chi deve applicare l’imposta di bollo e le modalità di versamento all’Erario.
Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. all’interno della sezione “Circolari e Risoluzioni”.