Trenta giorni è il tempo massimo entro cui si è obbligati a pagare le fatture. E’ questo quanto previsto dall’articolo 1 del Dl 216/2012 entrato in vigore il 1° gennaio 2013 e che recepisce la direttiva 2010/45/Ue. La norma è inderogabile per quanto concerne i rapporti commerciali con la Pubblica amministrazione (a meno che non si tratti di casi “eccezionali” o nell’ambito sanitario dove i tempi possono dilatarsi anche a 60 giorni ma non oltre) mentre, per quanto riguarda le transazioni tra privati, il termine può essere prorogato in base a specifici accordi tra le parti. In quest’ultimo caso sarà necessario indicare specificatamente in fattura i tempi di pagamento qualora superino i canonici 30 giorni considerando che, nella maggioranza dei casi, i pagamenti avvengono anche a 60 o 90 giorni.
Per chi non dovesse rispettare quanto sancito dalla normativa, le sanzioni saranno salate: si parla di interessi di mora che scattano automaticamente (ovvero non c’è nemmeno bisogno che il creditore invii una lettera di richiesta di pagamento) a partire dal primo giorno successivo allo scadere dei termini di pagamento e che sono attestati all’8% in più rispetto a quanto fissato dalla BCE.
C.M.