Il modello di statuto standard fornito dal ministero in relazione alla costituzione delle SrlS (Società a responsabilità limitata semplice) non è vincolante. Lo afferma una nota del Ministero di Giustizia (prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012) recepito anche dal Ministero dello Sviluppo nella circolare 3657/C e diffusa ai Registri per le Imprese presso le Camere di Commercio. Nello specifico la nota sottolinea che:
“L’atto costituvo e lo statuto delle società in questione (srls, ndr) ben possano essere integrati dalla volontà delle parti e che in un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto inconguo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l’autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l’individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della società, senza perlatro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata che la formulazione di criteri e principi volti a condormare il modello inderogabile di costituzione dell’ente”.
In pratica, il documento ha voluto aprire le porte per tutti quegli imprenditori e aspiranti tali che volessero i con integrare lo statuto di elementi che prescindano dal testo base. Resta ferma la caratteristica di gratuità della prestazione notarile in quanto ritenere che questa “si determini allorchè l’attività del notaio rogante si limiti all’adozione del modello ministeriale, non può portare, di necessità, ad una lettura dell’intera disposizione nel senso di considerare intangibile” lo statuto fornito dal ministero stesso. Insomma, le modifche sono non solo possibili ma il compenso del notaio deve rimanere nullo perchè questo non può essere una elemento di limitazione della volontà delle parti di adattare lo statuto alle particolarità della propria impresa a responsabilità limitata.
C.M.