Redditometro: fuori dall’accertamento beni e servizi d’impresa

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Dal 1 gennaio 2013 lo strumento del Redditometro è entrato ufficialmente a regime e, oltre alle famiglie italiane, anche le imprese e i lavoratori autonomi saranno sottoposti a “misurazione del reddito”. E’ importante, a questo punto, stabilire quale sarà quel bene d’impresa che verrà considerato ai fini dell’accertamento. Stando all’articolo 2 del DM 24 dicembre 2012 che costituisce appunto il Redditometro, “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione”. In pratica, se l’imprenditore è in grado di dimostrare che un particolare bene, ad esempio una macchina da cucire, sia necessario allo svolgimento della propria attività, questo non verrà rilevato all’interno dell’accertamento. Diverso, invece, è il caso dei beni cosiddetti “promiscui” come l’auto aziendale spesso conteggiata con uno strumento utilizzato anche ai fini personali e non solo lavorativi. Attualmente le norme stabiliscono che solo il 40% del bene (dal 2013 scende al 20%) potrà essere scaricato ai fini della dichiarazione dei redditi in quanto viene riconosciuto al contribuente l’uso bipartisan dello strumento. Stando, dunque, a questa divisione, il Redditometro accerterà solo quella parte che non è legata all’attività lavorativa ma solo a quella privata purché sia lo stesso soggetto a dichiarare la quota delle relative spese.
L’aspetto positivo è quello che, una volta scattato il Redditometro e, quindi, stabilito in questo modo il reddito presunto, il Fisco non potrà effettuare sul contribuente un ulteriore accertamento (studi di settore o indagini finanziarie) a meno che non si venga a conoscenza di elementi che al momento del Redditometro non erano stati portato a conoscenza. Resta ferma la possibilità, invece, si effettuare verifiche Iva e Irap.

C.M.