Il far west del mercato dei tirocini trova finalmente le sue regole e fissa a 300 minimi lordi il compenso dello stagista. A sancirlo è la Conferenza Stato – Regioni che fornisce le linee guida alle strutture territoriali per l’applicazione di questa forma contrattuale. In questo modo si pone fine all’abuso indiscriminato degli stage che, fino ad oggi, aveva reso questo strumento di accesso al lavoro un mezzo per ottenere personale a costo zero e senza limiti di tempo. Le linee guida poste dal Governo, dunque, mettono un freno e istruiscono le Regioni e le provincie autonome (uniche ad avere competenza in materia) sui nuovi parametri da far rispettare entro i prossimi sei mesi. Primo tra tutti quello del compenso minimo. Limite anche per la durata massima: sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento volti all’inserimento nel mondo del lavoro di laureati che hanno conseguito il titolo entro e non oltre 12 mesi; 12 mesi, invece, gli stage di inserimento e reinserimento rivolti a disoccupati, lavoratori in mobilità o che usufruiscono degli ammortizzatori sociali e inoccupati; 12 mesi anche per i soggetti svantaggiati, 24 mesi per i disabili. Una nota a parte meritano i cassintegrati che potranno beneficiare di stage regolati da patti tra azienda e sindacati.
Nelle linee guida, infine, vengono indicati anche i parametri in merito al numero massimo di tirocinanti che possono essere presenti in un’impresa. Saranno sempre le Regioni a dover stabilire il quantitativo in proporzione alla dimensione dell’azienda ma, in linea generale, il Governo stabilisce che ci debbano essere: per le imprese con un massimo di 5 addetti a tempo indeterminato ci debba essere un solo stagista; per quelle con dipendenti tra i 6 e i 20, due tirocinanti; per quelle oltre 20 assunti, gli stagisti debbono essere in misura non superiore al 10% del personale. Questo per quanto concerne le imprese private perché per quelle pubbliche si applicano le regole fissate dalle regioni di riferimento.
C.M.