Il Ministero della Giustizia da il via libera alle società tra professionisti mettendo nero su bianco le regole da seguire. Premesso che, in base a quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011, avvocati e notai sono esclusi da questa forma di associazione, si stabiliscono in questo modo i criteri base da rispettare nel rapporto tra cliente e nuova società.
Il primo impone che tra le due parti vi sia una informazione trasparente tanto che al cliente deve essere fornito un elenco scritto in cui vi sia il dettagliato dei soci con le rispettive cariche e qualifiche. Tale elenco gli permetterà di esercitare il suo diritto a scegliere il professionista che deve seguire la sua pratica, ad essere informato di eventuali conflitti d’interesse con la stessa società nati anche dalla presenza, tra i soci, di investitori e di essere informato se i professionisti che formano la società abbiamo l’abilitazione ad esercitare.
Un particolare capitolo è dedicato anche alle qualità che i soci d’investimento devono possedere al fine di non incorrere ad incompatibilità. In particolare, questi dovranno essere iscritti all’albo a cui la società da rifermento, non dovranno avere condanne definitive superiori a due anni di reclusione, non devono essere stati cancellati dall’albo e non devono far parte di più società, comprese quelle multidisciplinari.
Per registrare la nuova società, si dovrà presentare all’ordine o collegio di riferimento la domande di iscrizione corredata dall’atto costitutivo e statuto, l’iscrizione al registro delle imprese, il certificato di iscrizione all’albo e l’elenco dei soci professionisti. La società sarà sottoposta a tutte le regole disciplinari e deontologiche dell’ordine di appartenenza.