I crediti riconosciuti alle banche che hanno erogato finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2012 possono essere recuperati anche mediante la cessione del credito, prevista dall’articolo 1260 del codice civile, che deve essere sempre indicata nella dichiarazione dei redditi del cessionario.
È questa l’indicazione contenuta nel provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che integra quello dell’11 gennaio scorso che ha stabilito le regole per fruire del credito d’imposta da parte degli enti erogatori.
Il provvedimento approva, inoltre, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei soggetti beneficiari, dei dati relativi alle somme erogate e di quelli riguardanti il numero e l’importo delle singole rate.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti”.