Niente Imu per i terreni montani o collinari

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Se un terreno non è ne agricolo e ne edificabile, non è soggetto all’imposta Imu. A chiarirlo è la circolare del Ministero dell’Economia n.3/DF/2012 che specifica appunto chi è obbligato a pagare e chi no. In particolare si parla di quei terreni classificabili come aree montane o di collina che non producono alcun tipo di reddito perché incolti. Il documento ministeriale precisa, inoltre che, non essendo stato ancora emanato il decreto che definisce quali sono i comuni interessati da tale normativa, “l’esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993, concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di colline delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984″, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 – Serie generale, n.53”. Escluso l’Imu, i proprietari dei terreni saranno, di conseguenza, obbligati a versare la quota Irpef: secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 23/2011, infatti, qualora l’appezzamento non fosse fittato ma è soggetto all’Imposta sugli immobili, non si dovrebbe pagare l’Irpef. Via l’obbligo Imu, dunque, torna quello Irpef.

Di seguito il testo completo della circolare:
Circolare n.3 df 2012 – imu