Spetta sempre al contribuente dimostrare la tempestività dell’opposizione nei confronti degli atti dell’Amministrazione finanziaria, anche laddove questi ultimi non siano stati notificati correttamente. In tali casi, i termini per l’opposizione partono dal momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza degli atti.
A tale soluzione è giunta la Suprema Corte che, a chiusura della disputa sorta tra i giudici di primo e quelli di secondo grado, ha individuato con la sentenza n.7.051 del 9/05/2012 il dies a quo da cui decorre il termine perentorio per l’opposizione agli atti, facendolo coincidere con il momento della conoscenza di fatto laddove la conoscenza “legale” – ossia la corretta notifica – sia venuta meno.
Secondo i giudici della Cassazione, infatti, “in tema di opposizione (nel caso specifico si tratta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ma il discorso vale anche per le opposizioni tributarie) ai fini del decorso del termine perentorio … per la proposizione dell’opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell’atto coincide con quello in cui l 217;esistenza di esso è resa palese alle parti .. con il momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza legale dell’atto … sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto”.
Ovviamente, in quest’ultimo caso il contribuente è chiamato a dimostrare in qualsiasi modo il momento esatto in cui è venuto a conoscenza dell’atto.
Ad esempio, un contribuente che non abbia ricevuto la cartella (perché notificata presso la precedente residenza) potrà venire a conoscenza della stessa attraverso la notifica di un atto successivo (presumibilmente un avviso di ipoteca) oppure casualmente a seguito della richiesta di un estratto di ruolo presso lo sportello del concessionario. In questi casi, dunque, i termini partono da quando il contribuente ha avuto concretamente la possibilità di conoscere il predetto atto.
Lo stesso, ancora, può accadere quando dalla notifica della cartella il contribuente viene a conoscenza di un precedente avviso di accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle entrate e mai notificato (al fine di comprendere meglio la proponibilità dell’azione in questo caso, si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.8/21/11, Pres. Dott. Piercamillo Davigo, liberamente visib ile sul sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Alla luce di queste pronunce, se è vero che viene data la possibilità al contribuente di impugnare gli atti per i quali sarebbero diversamente trascorsi i termini, è vero anche che una volta scoperto il vizio sarà onere del contribuente attivarsi con celerità per opporsi agli atti illegittimi.
Avv. Matteo Sances