Start up innovative: l’iscrizione alla “sezione speciale” anche dopo il 17 febbraio

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A seguito dell’adozione della Legge 221/2012, contenente misure a sostegno delle startup innovative, Infocamere ha posto al ministero dello Sviluppo economico un quesito relativo all’applicazione delle norme anche a quelle società di capitali che erano già costituite alla data di entrata in vigore della legge stessa. Per tali società, è infatti previsto un termine di 60 giorni per depositare presso il Registro delle Imprese la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di startup innovativa, al fine di beneficiare delle misure previste dalla legge.

In particolare, non essendo l’interpretazione della norma univoca, Infocamere ha chiesto al ministero dello Sviluppo economico di chiarire se sia possibile per queste società depositare la dichiarazione anche nel caso in cui siano decorsi i 60 giorni, ovvero in data successiva al 17 febbraio 2013.

Il ministero dello Sviluppo economico ha fornito oggi una risposta articolata al quesito posto da Infocamere, che provvederà a sua volta a comunicarne il contenuto essenziale a tutto il sistema camerale.

Riferendosi alla finalità della norma, individuabile nella scelta del legislatore di estendere le misure previste per le nuove startup anche alle imprese già operanti, Il ministero dello Sviluppo economico ha argomentato come la dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti previsti sia ricevibile dalle Camere di Commercio anche in data successiva al 17 febbraio 2013.

Contestualmente, il ministero dello Sviluppo economico ha precisato che il termine per il possesso dei requisiti (data di entrata in vigore della legge di conversione), così come il termine di durata massima della startup innovativa (decorrente dalla medesima data) sono invece inderogabili.