Iva per cassa: pagamento con moneta elettronica, fa fede la data di accreditamento sul conto

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Con l’introduzione del nuovo regime per cassa sono molte le domande che gli operatori del settore si pongono sull’applicazione delle nuove norme. Tra queste, un dubbio riguarda il caso di pagamento effettuato tramite moneta elettronica. In particolare, con riferimento al regime per cassa di cui all’art. 32-bis, del decreto legge n. 83/2012, nella circolare n. 44/E del 26/11/2012 è stato precisato che, in caso di pagamento non effettuato per contanti, il cedente/prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. RI.BA., bonifico bancario). Ciò che non risulta chiaro è se, ai fini dell’accertamento contabile, è sufficiente prendere in considerazione il momento in cui si ha notizia dell’avvenuta operazione di pagamento o se si deve attendere che la somma venga effettivamente accredita sul conto corrente. A tal proposito, il Ministero delle Finanze fuga ogni dubbio e risponde che “nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante – ad esempio, mediante bonifico bancario – lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata”.

C.M.